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GSE vince sul caso incentivi fotovoltaici di Rete Rinnovabile


Pubblicato il: 12/1/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Rete Rinnovabile s.r.l. Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. Gli avvocati Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, Marco Martinelli, Daniela Carria e Antonio Iacono hanno affiancato Terna s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è espresso sull’appello proposto da Rete Rinnovabile s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 4937/2023, decidendo il caso n. 3694/2023. La controversia prende le mosse dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. che aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Ragusa e il contestuale recupero degli incentivi già erogati.

La vicenda ha origine dall’acquisto da parte di Rete Rinnovabile s.r.l. di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,28 kW, realizzato da Terna s.p.a. in forza di una denuncia d’inizio attività (Dia) secondo la normativa regionale siciliana. L’impianto era stato ammesso agli incentivi su domanda presentata nel 2010 e stipula di convenzione con il GSE, cui la ricorrente era subentrata. Nel 2015, il GSE avviava un procedimento di verifica contestando la sufficienza della Dia come unico titolo per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, soprattutto in relazione alle opere di connessione alla rete elettrica (un cavidotto interrato). Nonostante il tentativo della società di ottenere una sanatoria dell’autorizzazione mancante, il GSE confermava la decadenza dagli incentivi e disponeva il recupero delle somme, con diniego al riesame, affermando la necessità che i requisiti autorizzativi fossero posseduti fin dal momento della domanda di accesso al beneficio.

Il TAR per il Lazio aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti di Rete Rinnovabile s.r.l., che aveva poi impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato deducendo vari motivi di violazione di legge, in particolare sulla presunta omnicomprensività della Dia, sulla validità retroattiva dell’autorizzazione in sanatoria e sulla violazione del principio di proporzionalità per la decadenza dagli incentivi.

Il Consiglio di Stato, nel confermare il giudizio di primo grado, ha rimarcato alcuni punti di diritto decisivi: la disciplina normativa ratione temporis consentiva la Diaz per impianti fotovoltaici solo fino a 20 kW, soglia nettamente inferiore a quella dell’impianto in parola; la normativa regionale (PEARS) non poteva derogare all’obbligo di apposita autorizzazione per le opere di connessione alla rete, richiesta dall’art. 108 del R.D. 1775/1933. Né la successiva sanatoria poteva sanare l’assenza originaria dei requisiti, rilevanti per l’ammissione agli incentivi, che dovevano sussistere al momento della domanda. Il principio di proporzionalità non subentra quando si tratta di provvedimenti doverosi e vincolati dal rispetto delle condizioni di ammissione a benefici pubblici.

La sentenza ha rigettato integralmente l’appello di Rete Rinnovabile s.r.l., confermando la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme erogate dal GSE. Le spese di lite sono state compensate, vista la novità delle questioni giuridiche affrontate. Ne conseguono, per l’appellante, la perdita del beneficio economico e l’obbligo di restituzione degli importi percepiti indebitamente.