Il GSE ottiene conferma sulla decadenza degli incentivi per artato frazionamento
Pubblicato il: 12/2/2025
Gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giovanni Di Cagno e Saverio Nitti hanno rappresentato Eurobox Impianti S.r.l.; gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE).
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso con sentenza n. 9280/2025 (n. 1597/2025 REG.RIC.) sulla controversia che vedeva contrapposti Eurobox Impianti S.r.l. e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), avente ad oggetto la decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente.
Il caso trae origine dal provvedimento prot. n. GSE/P20190066898 del 9 ottobre 2019, con cui il GSE aveva rilevato l’artificioso frazionamento di più impianti e conseguentemente dichiarato la decadenza dagli incentivi previsti dal d.m. 28 luglio 2005 (primo conto energia) per l’impianto n. 13182. La vicenda prende le mosse dalla titolarità da parte di Eurobox Impianti S.r.l. di 15 impianti fotovoltaici situati a Santeramo in Colle.
Per l’impianto oggetto del giudizio (potenza 49,98 kW), la domanda di ammissione agli incentivi era stata presentata dal soggetto responsabile originario nel 2006, con successivo trasferimento della titolarità a Eurobox. Dopo il riconoscimento delle tariffe da parte del GSE nel 2009, alcuni anni più tardi l’ente aveva avviato una verifica rilevando che, sulle stesse particelle catastali frazionate, insistevano altri quattro impianti di potenza analoga e che la contestualità delle richieste di incentivo e delle operazioni di trasferimento denotava una condotta elusiva.
Il giudizio di primo grado, definito dal TAR Lazio con sentenza n. 22184/2024, aveva respinto il ricorso di Eurobox Impianti, ritenendo sussistente l’artato frazionamento degli impianti e la conseguente mancata costituzione della cauzione prevista dalla disciplina dell’epoca. In appello, la società ha sostenuto l’erroneità della qualificazione del provvedimento del GSE, contestando tra l’altro la violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento e la stessa ricostruzione del frazionamento come condotta vietata all’epoca dei fatti.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che identiche censure erano già state esaminate e respinte in numerosi casi analoghi, ribadendo la legittimità del potere di decadenza esercitato dal GSE. Il Collegio ha ritenuto che non vi fosse un mero riesame degli atti, ma un’ampia indagine su più elementi di fatto e diritto, la cui valutazione congiunta ha consentito di ricostruire una fattispecie di artato frazionamento elusiva dei limiti di legge sugli incentivi. La ratio della disciplina, già vigente prima del d.m. 5 maggio 2011, è proprio quella di impedire che impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari possano beneficiare di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste per impianti di dimensioni maggiori.
La sentenza ha quindi confermato la sussistenza di una dichiarazione non veritiera da parte di Eurobox Impianti al momento della richiesta di incentivo e la mancata prestazione della cauzione, elementi entrambi idonei a legittimare la decadenza dagli incentivi. Anche i provvedimenti penali richiamati dalla parte ricorrente sono stati giudicati irrilevanti, non riguardando la legittimità del provvedimento amministrativo ma solo l’inesistenza di reati.
La decisione del Consiglio di Stato respinge l’appello di Eurobox Impianti e conferma la legittimità del provvedimento GSE di decadenza dagli incentivi. Eurobox è inoltre condannata alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Ciò segna la definizione della vicenda in sede amministrativa, rafforzando l’indirizzo giurisprudenziale sul divieto di abusi e frazionamenti negli incentivi agli impianti fotovoltaici.

