GSE prevale in Consiglio di Stato sulla decadenza degli incentivi a Eurobox Impianti
Pubblicato il: 12/3/2025
Gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giovanni Di Cagno e Saverio Nitti hanno rappresentato Eurobox Impianti S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9282/2025 (registro ricorso n. 1609/2025), si è pronunciato sul contenzioso che vedeva contrapposte Eurobox Impianti S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Eurobox Impianti aveva chiesto la riforma della sentenza n. 22255/2024 del TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento GSE n. GSE/P20190066874 dell’8 ottobre 2019 con cui era stata disposta la decadenza dalle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico n. 2834, parte del cd. primo conto energia.
La controversia trae origine dall’ammissione all’incentivazione per un impianto fotovoltaico da 49,98 kW, la cui titolarità è passata dalla signora Paola Fraccalvieri a Eurobox Impianti. Nel 2017, a seguito di controlli effettuati dal GSE, è stato rilevato che, oltre all’impianto oggetto di causa, erano state presentate domande di incentivazione anche per altri 40 impianti fotovoltaici di potenza analoga e installati su particelle catastali contigue, tutte riconducibili ad un’unica proprietà. Emergeva inoltre un collegamento societario tra Eurobox Impianti e Gold Energy, suggerendo la sussistenza di un artato frazionamento della potenza, finalizzato ad eludere la disciplina del settore e a evitare la costituzione della cauzione dovuta per impianti di potenza superiore a 50 kW.
Eurobox Impianti ha dapprima impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità della decadenza dagli incentivi per artato frazionamento. Con successivo appello, la società ha riproposto i motivi di doglianza, sostenendo tra l’altro che il GSE avesse esercitato un potere di autotutela fuori dai termini previsti e che il frazionamento contestato fosse legittimo alla luce della normativa applicabile.
Il Consiglio di Stato, richiamando anche precedenti giurisprudenziali identici su impianti riconducibili a società collegate, ha confermato la ricostruzione dei giudici di primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello proposti da Eurobox Impianti. L’appello è stato respinto in quanto il provvedimento del GSE è stato considerato espressione del potere di decadenza e non di autotutela, e il termine di 180 giorni non era applicabile nel caso specifico. In particolare, è stato evidenziato come l’artato frazionamento sia vietato quale forma di elusione e abuso del diritto nel comparto degli incentivi alle energie rinnovabili.
La decisione è fondata su alcuni elementi giuridici chiave: l’applicazione del principio di divieto di abuso del diritto e la configurabilità della decadenza ogniqualvolta siano realizzati frazionamenti artificiosi che consentano l’ottenimento indebito di incentivi. Il Consiglio di Stato ha inoltre dato atto della piena legittimità dell’indagine complessa condotta dal GSE sui collegamenti tra impianti e società coinvolte e sull’unitarietà sostanziale del progetto imprenditoriale.
Con la pronuncia di rigetto dell'appello, Eurobox Impianti S.r.l. è così definitivamente decaduta dal diritto di percepire le tariffe incentivanti relative all’impianto oggetto di causa, e dovrà inoltre rifondere al GSE le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre oneri accessori. La sentenza contribuisce a consolidare ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale sul contrasto ai fenomeni di elusione nell’accesso agli incentivi alle fonti rinnovabili.

