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Comune di Santa Maria del Cedro vittorioso sulle concessioni demaniali


Pubblicato il: 12/4/2025

L’avvocato Giancarlo Gentile ha assistito il Comune di Santa Maria del Cedro. Gli avvocati Valerio Zimatore e Paola Procopio hanno rappresentato Giuseppe Pizzimenti. L’avvocato Giacomo Falcone ha assistito Gestioni Calabria S.r.l.

Con la sentenza n. 9287/2025, il Consiglio di Stato (Sezione Settima) si è pronunciato sull’appello (RG 1703/2025) promosso da Gestioni Calabria S.r.l. contro Comune di Santa Maria del Cedro, Agenzia del Demanio e Giuseppe Pizzimenti. Il contenzioso aveva ad oggetto il diniego della proroga di due concessioni demaniali marittime da parte dell’Ente comunale.

I fatti prendono le mosse dai provvedimenti del 3 maggio 2024 con cui il Comune di Santa Maria del Cedro negava la proroga delle concessioni n. 208 e 209, richieste da Gestioni Calabria con istanza del 6 novembre 2023. Tra le motivazioni addotte si faceva anche riferimento alla controversia sulla firma, da parte di Giuseppe Pizzimenti, della documentazione di subingresso, da lui contestata come falsa, ma il Comune chiariva di non aver basato il diniego su questo elemento, dal momento che la concessione era già scaduta.

In primo grado, il TAR Calabria con sentenza n. 1268/2024 aveva respinto il ricorso di Gestioni Calabria, rilevando che la proroga automatica delle concessioni sarebbe in contrasto con la normativa europea, in particolare con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Inoltre, il TAR aveva evidenziato la mancata osservanza del termine previsto dal PIR Calabria per la manifestazione di volontà alla prosecuzione della concessione. Gestioni Calabria aveva poi impugnato la decisione, richiamando nel frattempo la nuova normativa nazionale sopravvenuta (decreto-legge 131/2024 convertito, cosiddetto Decreto Salva infrazioni), che proroga le concessioni fino al 30 settembre 2027.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la disciplina nazionale sulla proroga automatica, anche nella sua formulazione più recente, deve essere disapplicata in quanto in contrasto frontale con il diritto europeo, come più volte affermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla propria giurisprudenza, in particolare attraverso l’obbligo generale di disapplicazione delle norme nazionali auto-applicative in contrasto con quelle UE. La questione sul subingresso e sull’asserita falsità della firma è stata ritenuta irrilevante ai fini del diniego.

Sulla base di questi principi, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il comportamento del Comune che ha disapplicato la normativa prorogatoria nazionale e respinto la richiesta di proroga delle concessioni a Gestioni Calabria S.r.l. L’appello proposto è stato quindi rigettato. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune di Santa Maria del Cedro per euro 3.000, mentre le spese sono state compensate nei confronti dell’Agenzia del Demanio e di Giuseppe Pizzimenti.