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Vittoria AGCOM nelle sanzioni per il secondary ticketing contro Viagogo


Pubblicato il: 12/5/2025

Gli avvocati Irene Picciano, Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari ed Enzo Marasà hanno rappresentato Viagogo Gmbh.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 9300/2025 (ricorso n. 4156/2024 RG), ha respinto l’appello proposto da Viagogo Gmbh contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la sanzione amministrativa di € 23.580.000 comminata da AGCOM con delibera 224/22/CONS per pratiche di secondary ticketing. Oltre a Viagogo, sono stati citati in giudizio anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, questi ultimi non costituiti. La decisione trae origine da una segnalazione relativa alla vendita di biglietti per il concerto di Sting a Taormina nel 2021 a prezzi superiori al nominale attraverso i siti di Viagogo, estendendosi poi a vari eventi musicali e sportivi.

Il caso ha avuto origine con un’istruttoria avviata da AGCOM, che contestava a Viagogo la commercializzazione di titoli di accesso a prezzi frequentemente superiori anche di sei-sette volte il prezzo nominale, sostenendo che la piattaforma non potesse essere qualificata come hosting provider passivo, ma svolgesse un ruolo attivo nella vendita e promozione di biglietti. Per tali condotte era stata irrogata la pesante sanzione da oltre 23 milioni di euro.

Dopo il provvedimento sanzionatorio, Viagogo aveva impugnato la delibera innanzi al TAR Lazio, sollevando varie questioni di costituzionalità ed eccependo, tra l’altro, la violazione dei principi di libertà di iniziativa economica, la non corretta qualificazione come hosting provider attivo e presunti vizi nella procedura per mancato contraddittorio. Il TAR Lazio, con sentenza n. 3387/2024, aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze, e Viagogo aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

Nel giudizio odierno, Viagogo ha reiterato tutte le proprie doglianze, sostenendo la violazione degli articoli 41, 117 e 25 della Costituzione, la non corretta applicazione della normativa europea sull’e-commerce, la mancanza di un equo procedimento sanzionatorio, e la sproporzione della sanzione in applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale. L’appellante ha insistito sulla natura passiva della piattaforma e sulla neutralità delle funzioni svolte, sostenendo di dover essere esente da responsabilità secondo quanto previsto dalla direttiva europea.

Il Consiglio di Stato, nel richiamare anche proprie precedenti decisioni, ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure. In particolare, è stato puntualizzato che la normativa sul secondary ticketing risponde a esigenze di utilità sociale, tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi, e che la qualifica di hosting provider attivo per Viagogo emerge dalla comprovata attività di organizzazione, promozione e ottimizzazione delle offerte, dagli indici di interferenza rilevati e dal vantaggio economico ottenuto dalla piattaforma tramite la monetizzazione delle rivendite a prezzo maggiorato. Sul rispetto del contraddittorio procedimentale, la Sezione ha ritenuto che il fair play sia stato garantito e che l’attività istruttoria abbia rispettato i principi di parità tra le parti.

Dal punto di vista strettamente giuridico, i punti decisivi sono stati la corretta applicazione del principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa, l’ampiezza del divieto legislativo che copre ogni forma di collocamento di biglietti non autorizzato, la potestà discrezionale del legislatore in materia economica e la regolamentazione differenziata tra platform provider passivi e attivi. È stato anche ribadito che, nei casi di più condotte distinte, si applica il cumulo materiale e non quello giuridico, come appropriato per il caso di specie.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello di Viagogo Gmbh, confermando integralmente la sanzione da 23.580.000 euro e il divieto di esercizio dell’attività non autorizzata. Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione, sono state compensate tra le parti. La sentenza conferma la linea dura delle istituzioni italiane contro i fenomeni di secondary ticketing speculativo e il ruolo attivo delle piattaforme digitali specializzate.