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GSE confermato nel controllo degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 12/5/2025

L’avvocato Marco Mellina Gottardo ha rappresentato Cicli Casadei s.r.l. Gli avvocati Nicola Maione e Antonio Pugliese hanno difeso Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9303 del 26 novembre 2025 (ricorso n. 8756/2024), ha deciso sulla controversia tra Cicli Casadei s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico a Comacchio, e Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in merito alla decadenza dal diritto agli incentivi del Secondo Conto Energia decisa dal GSE in seguito a verifica documentale.

La vicenda prende le mosse nel 2016, quando il GSE ha avviato un procedimento di controllo sulle dichiarazioni fornite da Cicli Casadei per l’ammissione agli incentivi, richiedendo un dossier fotografico integrativo che attestasse l’effettivo stato dei lavori al 31 dicembre 2010. Dalle fotografie prodotte dalla società è emersa la mancata installazione di cavi elettrici in corrente continua e il mancato collegamento dei moduli fotovoltaici, elementi ritenuti essenziali dalla normativa.

Nel 2018, GSE ha dichiarato la decadenza della società dagli incentivi più favorevoli, ammettendola invece al regime meno vantaggioso del Terzo Conto Energia. Cicli Casadei aveva contestato il provvedimento di decadenza davanti al TAR Lazio, sollevando censure relative all’interpretazione della normativa di settore, alla sufficienza del dossier documentale prodotto e al mancato riconoscimento del principio di legittimo affidamento.

Il TAR aveva respinto il ricorso, posizione confermata dalla decisione in appello davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha valorizzato l’impostazione giurisprudenziale secondo cui la documentazione fotografica richiesta costituisce mezzo probatorio privilegiato e indefettibile per l’ammissione agli incentivi; essa non può essere sostituita dai soli titoli abilitativi né dall’asseverazione del tecnico. La produzione tardiva o incompleta del corredo fotografico, anche se accompagnata da altra documentazione, non consente la sanatoria della mancanza di presupposti essenziali richiesti dalla legge per l’accesso ai benefici.

Sul piano giuridico, la sentenza ha chiarito che il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi ha natura vincolata e non sanzionatoria, ed è esercitato nell’interesse pubblico finalizzato al corretto utilizzo delle risorse incentivanti. La verifica in presenza di nuovi elementi istruttori, come nella specie, non costituisce esercizio di autotutela amministrativa ma legittima attività di controllo prevista dalla normativa di settore.

Con il rigetto dell’appello di Cicli Casadei s.r.l., il Consiglio di Stato conferma la perdita da parte della società degli incentivi previsti dal Secondo Conto Energia, con conseguente ammissione al meno favorevole Terzo Conto Energia e recupero delle somme percepite in eccesso. Sussistendo particolarità nella controversia, le spese di lite sono state compensate tra le parti.