GSE vede riconosciuta la legittimità del diniego agli incentivi per artato frazionamento
Pubblicato il: 12/1/2025
L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Rosa s.r.l.; gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici - GSE s.p.a.
Il giudizio ha visto contrapposte la società Rosa s.r.l. e, tra gli altri, il Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a., in relazione al rigetto dell’accesso alle tariffe incentivanti per un impianto eolico sito nel Comune di Tarsia (CS). La vicenda ha origine dal ricorso in appello n. 5636/2024, deciso con la sentenza n. 9304/2025 dal Consiglio di Stato (Sezione Seconda) e pubblicata il 26 novembre 2025.
Nel marzo 2017, Rosa s.r.l. aveva stipulato un contratto preliminare, poi definitivo, per la vendita di un impianto eolico realizzato da Graziella Wind s.r.l. L’ammissione all’incentivo era subordinata alla connessione dell’impianto entro il termine fissato dal D.M. 6 luglio 2012. Successivamente all’entrata in esercizio (28 giugno 2017), Rosa s.r.l. presentava istanza di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016.
Il GSE, tuttavia, dopo aver rilevato la realizzazione da parte di Graziella Wind s.r.l. di altri tre impianti nelle vicinanze, rigettava la domanda, ritenendo i quattro impianti un'unica iniziativa di potenza cumulata superiore al limite ammesso per l’accesso diretto agli incentivi. Rosa s.r.l. si era già rivolta al T.a.r. Lazio, che aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 6946/2024, ritenendo fondato il diniego per artato frazionamento. In seguito, la società aveva presentato istanza di riesame basata sull’autonomia dell’impianto, respinta dal GSE nel 2023, e impugnato anche tale provvedimento con motivi aggiunti.
La controversia ruotava attorno alla legittimità del diniego, fondato sull'accertamento di un artato frazionamento: i quattro impianti, benché formalmente separati, risultavano costruiti contestualmente, avevano identici titoli abilitativi, identica entrata in esercizio e i misuratori posizionati sulla stessa particella catastale, configurando un unico impianto di 0,240 MW. Decisiva la ricostruzione normativa che ha riconosciuto come ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 (artt. 2, 5 e 29), il divieto di frazionamento elusivo rappresenti un principio generale volto a garantire l’efficace distribuzione delle risorse pubbliche e il rispetto della concorrenza nel settore energetico.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello di Rosa s.r.l.: non trovava applicazione il silenzio-assenso, né risultava una indebita ingerenza del GSE sui titoli amministrativi comunali. Gli elementi addotti dall’appellante (compresa una nota del Comune che attestava la piena autonomia dell’impianto) sono stati ritenuti inidonei a incidere sulla valutazione antifrazionamento.
La decisione conferma il diniego agli incentivi e condanna Rosa s.r.l. al pagamento in favore del GSE delle spese di lite, per un importo di 6.000 euro, oltre accessori. Le spese sono compensate con le amministrazioni statali costituite. La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza che legittima i poteri del GSE nell’attività di verifica antielusiva e nella gestione trasparente dei meccanismi incentivanti.

