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Il Consiglio di Stato conferma il diniego al cumulo di incentivi per GSE


Pubblicato il: 12/1/2025

L'avvocato Stefano Alberto Villata ha assistito Gever S.p.A.; gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9308/2025 (RG 9017/2024), si è pronunciato sulla controversia che vedeva contrapposte Gever S.p.A. in liquidazione e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. La causa aveva ad oggetto il diniego da parte del GSE alla richiesta di accesso, da parte di Gever, al regime di sostegno previsto per le unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ai sensi del D.M. 5 settembre 2011. Il caso è identificabile nel provvedimento GSE n. GSE/P20170124688 del 24 luglio 2017, relativo all’unità “Verzuolo” sita in provincia di Cuneo.

La società Gever aveva chiesto l’accesso agli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento, ma il GSE aveva opposto il divieto di cumulo in quanto una parte dell’impianto aveva già beneficiato di altre forme di incentivazione. La richiesta di Gever si basava sulla presunta distinta qualificazione di alcune componenti dell’impianto e sulla cessazione dei regimi di agevolazione precedenti. Il contenzioso si è concentrato sulla corretta interpretazione del divieto di cumulo previsto dall’art. 6 del D.M. 5 settembre 2011.

Gever aveva impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Lazio, articolando molteplici censure di violazioni di legge, difetto di istruttoria e contraddittorietà del provvedimento amministrativo. Con sentenza n. 16035/2024, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittimo il diniego di accesso agli incentivi per violazione del divieto di cumulo.

Nell’appello dinanzi al Consiglio di Stato, Gever ha reiterato le doglianze, contestando la mancata applicazione delle modifiche legislative alla legge 241/1990, la sussistenza della fattispecie di cumulo e la correttezza dell’istruttoria e della motivazione. Il Consiglio di Stato ha affrontato tutti i motivi di gravame, ribadendo la natura vincolata del provvedimento del GSE, la lettura letterale e tassativa dell’art. 6 D.M. 5 settembre 2011 e degli Allegati tecnici, respingendo la distinzione sulle singole componenti dell’impianto. È stato altresì ritenuto che la normativa interna ed europea sugli aiuti di Stato impone il divieto di sovrapposizione degli incentivi sullo stesso impianto, a tutela della concorrenza e della proporzionalità delle agevolazioni.

Punto nodale della decisione è stato il riconoscimento del carattere vincolato e non discrezionale del diniego GSE. Il Collegio ha rilevato che, anche in caso di difformità istruttoria, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, in presenza del divieto di cumulo sugli incentivi. Né è stata ritenuta ricevibile la censura sull’interpretazione della direttiva 2004/8/CE, poiché il regime nazionale si pone in linea con quanto previsto dal diritto europeo in materia di aiuti.

Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello di Gever S.p.A., confermando integralmente la sentenza di primo grado e il diniego di accesso agli incentivi. Giuridicamente, la decisione ribadisce l’inapplicabilità di incentivi cumulativi per le unità di cogenerazione già oggetto di altri sostegni; economicamente, la pronuncia preclude a Gever la possibilità di accesso al regime incentivante richiesto per l’impianto “Verzuolo”. Le spese di lite sono state integralmente compensate fra le parti.