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E-Distribuzione ottiene l’annullamento della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso sui cavi stradali di Ariccia


Pubblicato il: 12/1/2025

Gli avvocati Aristide Police e Filippo Degni hanno assistito E-Distribuzione S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 26 novembre 2025 sull’appello proposto da E-Distribuzione S.p.A. contro il Comune di Ariccia (non costituito), nell’ambito della controversia iscritta al n. 2701/2025 RG, relativa all’impugnazione del “regolamento dei cavi stradali” adottato dal Consiglio comunale di Ariccia con delibera n. 17 del 3 maggio 2019, dell’allegato disciplinare tecnico, di una nota di adeguamento del 12 marzo 2020 e dell’autorizzazione rilasciata il 20 aprile 2020.

La questione trae origine dall’imposizione da parte dell’amministrazione comunale di stringenti prescrizioni tecniche e disciplinari sugli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito di scavi eseguiti per la posa di infrastrutture. E-Distribuzione, concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, ha contestato tali prescrizioni (che richiedevano, fra l’altro, rigidi tempi e modalità per il ripristino del manto stradale e oneri rafforzati a carico dei titolari di autorizzazioni) giudicandole eccessivamente gravose e lesive del proprio operato.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 16504/2024, aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso della società, ritenendo che le disposizioni regolamentari e disciplinari impugnate costituissero mere “volizioni preliminari”, non immediatamente lesive dell’interesse della ricorrente, e che le stesse note comunali non avessero natura provvedimentale o effetti vincolanti diretti.

Nel giudizio d’appello, E-Distribuzione ha lamentato la natura immediatamente lesiva ed efficace delle prescrizioni regolamentari e delle note attuative, rilevando come la sospensione delle richieste in itinere e l’imposizione di nuovi obblighi abbiano inciso direttamente sulla propria sfera giuridica e operativa. Il Consiglio di Stato ha condiviso questa prospettazione, rilevando che già la nota di adeguamento del 12 marzo 2020 costituiva un atto provvedimentale immediatamente lesivo, avendo sospeso tutte le pratiche in itinere e imposto l’adeguamento alle nuove regole. Anche la successiva autorizzazione del 20 aprile 2020 non ha superato la lesività dell’atto precedente, ma al contrario ne ha consolidato gli effetti gravosi per la ricorrente.

Elemento giuridico decisivo è stato il riconoscimento dell’immediata lesività degli atti comunali contestati e della conseguente ammissibilità dell’impugnazione. Secondo il Consiglio di Stato, il TAR avrebbe dovuto esaminare nel merito le doglianze, anziché limitarsi a una pronuncia di rito per asserita carenza di interesse.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di E-Distribuzione, dichiarando nulla la sentenza del TAR e rimettendo la causa al giudice di primo grado per la verifica di merito delle censure. La decisione comporta la prosecuzione del giudizio davanti al TAR Lazio e la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.