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Consip vince in Consiglio di Stato su esclusione da gara cloud


Pubblicato il: 12/2/2025

Gli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi hanno assistito Infocert S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 9313/2025 sul ricorso n. 3124/2025, ha deciso il contenzioso tra Infocert S.p.A. e Consip S.p.A. La controversia riguarda l’esclusione di Infocert dalla gara (procedura CIG B1D3CCE9A2) relativa alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti cloud SaaS per la gestione documentale (ID 2694).

La vicenda ha avuto origine dall’esclusione di Infocert dalla procedura di gara per non aver depositato, nei tempi richiesti, la documentazione tecnica a comprova dei requisiti dei prodotti offerti, come previsto dall’articolo 14.7 del capitolato d’oneri. Infocert aveva contestato la legittimità della richiesta e dei termini fissati per il soccorso istruttorio, sostenendo l’irragionevolezza del termine di 6 giorni assegnato per provvedere al deposito dei documenti e la non conformità della disciplina di gara ai principi di tassatività e proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici. Consip ha replicato evidenziando la correttezza dell’iter e la necessità di verifica della corrispondenza tecnica dei prodotti già in fase di presentazione dell’offerta.

Nel primo grado di giudizio, il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di Infocert, statuendo la legittimità tanto della richiesta documentale quanto dell’esclusione per ritardato deposito dei documenti. La decisione era stata seguita da un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva escluso la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, considerata la già avvenuta stipula dell’accordo quadro.

Elementi centrali della controversia sono stati la corretta interpretazione della lex specialis di gara, l’applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 d.lgs. 36/2023, e la perentorietà dei termini nel soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la richiesta della documentazione tecnica sin dalla presentazione dell’offerta rientra nell’ambito della discrezionalità della stazione appaltante, anche in gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, e che la disciplina di gara era conforme al quadro normativo vigente.

La decisione ha confermato il rigetto dell’appello di Infocert, riconoscendo la legittimità dell’esclusione per decorrenza impropria del termine di soccorso istruttorio e ribadendo la natura perentoria dei termini imposti dalle procedure di gara. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia comporta la conferma dell’esclusione di Infocert dalla gara e la stabilità degli effetti conseguenti all’aggiudicazione dell’accordo quadro, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.