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Universitas Mercatorum ottiene l'annullamento del divieto automatico agli incarichi dei docenti di Padova nelle telematiche


Pubblicato il: 12/2/2025

Gli Avvocati Prof. Alfonso Celotto, Flavio Iacovone e Andrea Torino hanno assistito Universitas Mercatorum. Gli Avvocati Prof.ssa Chiara Cacciavillani, Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin hanno rappresentato l’Università degli Studi di Padova. L’Avvocato Prof. Alfonso Celotto ha inoltre affiancato Università Telematica Pegaso S.r.l. e Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9314/2025 (reg. ric. 1771/2025), ha deciso sull’appello proposto da Universitas Mercatorum contro l’Università degli Studi di Padova in materia di incarichi di insegnamento dei docenti presso le università telematiche. La controversia trae origine dalla delibera del 26 settembre 2023 (n. 10) con cui il consiglio di amministrazione dell’Università di Padova aveva qualificato come attività concorrenziale, e perciò vietato in modo automatico e generalizzato, l’assunzione di incarichi di insegnamento per docenti dell’ateneo presso università telematiche, impedendo anche quelli a titolo gratuito.

Il ricorso era stato presentato da Universitas Mercatorum, che lamentava la violazione della libertà di stipulare contratti di insegnamento con professori di atenei statali, e la discriminazione rispetto alle università tradizionali. Secondo l’università ricorrente, il provvedimento creava una barriera ingiustificata e astratta, impedendo in modo indiscriminato collaborazione e reclutamento di professionalità. A sostegno del ricorso, erano intervenute anche Università Telematica Pegaso e Università Telematica San Raffaele Roma. In primo grado, il Tar Veneto aveva respinto il ricorso ritenendo legittima la preoccupazione dell’ateneo padovano per la crescita esponenziale e la concorrenzialità delle telematiche, e confermando la facoltà del rettore di negare autorizzazioni caso per caso per altre università “tradizionali”.

Nella fase d’appello, Universitas Mercatorum ha insistito sulla necessità di applicare il principio di valutazione caso per caso imposto dall’art. 6 della legge n. 240/2010 (Legge Gelmini), contestando la legittimità di un divieto automatico e invocando la violazione dei principi costituzionali e di proporzionalità. L’Università di Padova ha riproposto questioni di inammissibilità legate alla legittimazione e all’interesse ad agire della ricorrente, sostenendo anche che la tipologia degli incarichi non poteva essere sindacata dal giudice.

Il Consiglio di Stato ha approfondito anzitutto la natura della lesività della delibera, riconoscendo che essa priva direttamente le università telematiche del diritto di stipulare contratti ai sensi dell’art. 23 Legge 240/2010, generando una lesione attuale e concreta, indipendente dall’effettiva collaborazione pregressa con docenti padovani. Inoltre, il Collegio ha chiarito che il conflitto di interessi, quale causa di limite agli incarichi esterni, dev’essere attuale e concreto e non meramente potenziale, collegato dal legislatore a un reale detrimento per l’ateneo di appartenenza, non desumibile in astratto o per categoria.

La sentenza rileva che i dati acquisiti in giudizio sulla mobilità studentesca e le differenze di target tra atenei tradizionali e telematici non giustificano la sussistenza di una reale concorrenza patologica, in assenza di significative emorragie di iscritti o fenomeni di free riding. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando la delibera adottata dal CdA dell’Università di Padova il 26 settembre 2023, nella parte in cui stabilisce il divieto automatico e generalizzato, imponendo invece la necessità di una valutazione caso per caso sulla base dei criteri fissati dalla legge.

La pronuncia comporta l’obbligo per l’ateneo di rivedere i propri regolamenti interni, consentendo la possibilità per i docenti di Padova di assumere incarichi presso le telematiche previa autorizzazione e in assenza di un concreto conflitto di interessi. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti, considerate la novità e peculiarità della vicenda.