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GSE vede confermata la parziale decadenza degli incentivi per Azimut Benetti


Pubblicato il: 12/2/2025

Gli avvocati Emilio Sani e Valentina Petri hanno assistito Azimut Benetti S.p.A. Gli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando hanno rappresentato il GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso sul ricorso numero 2482/2025 proposto da Azimut Benetti S.p.A. contro il Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in merito alla parziale decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico da 289,93 kWp.

Il procedimento trae origine dal provvedimento emesso da GSE il 5 giugno 2017, che aveva ridotto la tariffa incentivante riconoscendo l’impianto come “parzialmente integrato” escludendo così l’incremento premiale destinato agli impianti in sostituzione di coperture contenenti amianto.

La vicenda nasce dall’iniziativa di Azimut Benetti S.p.A., che impugnava il provvedimento di GSE chiedendo il riconoscimento della tariffa integrale ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 56 del d.l. 76/2020 e, successivamente, la revoca in autotutela del provvedimento di decadenza, istanza respinta da GSE. L’azienda lamentava un’erronea qualificazione dell’impianto e l’omessa tutela del proprio legittimo affidamento in relazione agli incentivi già riconosciuti.

Il TAR Lazio aveva già respinto il ricorso della società, sostenendo che la disciplina richiamata (art. 42, d.lgs. 28/2011 come modificato dal d.l. 76/2020) fosse applicabile solo a violazioni “rilevanti” comportanti la decadenza integrale e che, nel caso in esame, si trattasse invece di semplice rideterminazione degli incentivi. Il TAR aveva altresì ritenuto insussistenti elementi per il pieno riconoscimento della tariffa incentivante maggiorata e aveva condannato Azimut Benetti S.p.A. al pagamento delle spese processuali. In sede di appello, Azimut Benetti S.p.A. ha ribadito la rilevanza delle norme sull’autotutela e sulla tutela dell’affidamento, sostenendo l’applicabilità della disciplina più favorevole e contestando il rigetto del proprio ricorso.

Il GSE, a sua volta, ha insistito sulla distinzione tra decadenza e semplice rideterminazione delle tariffe, sottolineando la correttezza delle modalità di revisione degli incentivi effettuate. Gli elementi decisivi per la controversia sono stati la distinzione tra la decadenza integrale dai benefici e la rideterminazione della tariffa in base alle caratteristiche effettive dell’impianto, nonché il principio secondo cui la tutela dell’affidamento sorge solo a seguito del superamento positivo delle verifiche sui requisiti degli impianti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato del GSE e condivisibile la motivazione del TAR: la riduzione della tariffa, in base alle riscontrate caratteristiche tecniche, è conforme alla normativa e non richiede la piena applicazione dei presupposti di autotutela previsti per la decadenza integrale.

La decisione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Azimut Benetti S.p.A., confermando la legittimità del provvedimento GSE e della precedente sentenza del TAR. La società è stata condannata a rifondere le spese processuali al GSE per 5.000 euro oltre accessori. Sul piano giuridico, la pronuncia conferma la rigidità delle condizioni per il riconoscimento degli incentivi premianti e i limiti di tutela dell’affidamento del soggetto beneficiario prima delle dovute verifiche tecniche.