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GSE vede confermata la revoca degli incentivi a Fluorsid ed Elettra Investimenti sulla produzione di acido solforico


Pubblicato il: 12/3/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia, Massimo Ranieri, Anna Maria Desiderà e Mario Pagliarulo hanno assistito Fluorsid S.p.A. ed Elettra Investimenti S.p.A. Gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) si è pronunciato sull’appello n. 31/2023 proposto da Fluorsid S.p.A. ed Elettra Investimenti S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio n. 7028 del 2022. Oggetto del contenzioso era il mancato riconoscimento da parte di GSE S.p.A. degli incentivi connessi ai titoli di efficienza energetica, per un nuovo impianto di produzione dell’acido solforico presso lo stabilimento di Fluorsid a Cagliari, e la conseguente richiesta di restituzione delle somme già erogate.

La vicenda riguarda un progetto di efficientamento energetico attuato da Fluorsid, con il supporto di Elettra Investimenti (già Tholos S.r.l.), tramite l’implementazione di un nuovo impianto FL8N che, combinato a un sistema di recupero del calore, avrebbe dovuto generare risparmi di energia primaria e giustificare la partecipazione al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Presentata la proposta e ottenuta una prima approvazione di progetto e rendicontazione, Fluorsid si è vista successivamente negare il riconoscimento degli incentivi con la motivazione che l’impianto avrebbe già generato risparmi prima della presentazione della proposta, in violazione della normativa di settore.

A seguito delle contestazioni di GSE, iniziate nel 2017, la società ha presentato ricorsi e motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio, lamentando difetti procedurali e motivazionali nei provvedimenti GSE e sostenendo la non retroattività della decadenza dagli incentivi oltre a ritenere legittima l’attivazione del progetto. Il TAR, con sentenza n. 7028/2022, ha respinto i motivi principali delle società ricorrenti e ha parzialmente accolto solo una domanda accessoria, lasciando invariata la sostanza della revoca degli incentivi e della richiesta di restituzione delle somme.

Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente la circostanza che l’impianto risultava già attivo e produttivo di risparmi energetici prima della presentazione della proposta progettuale (PPPM), sancendo così il mancato rispetto della tempistica imposta dal D.M. 28 dicembre 2012 e delle linee guida in materia. È stato dato rilievo all’onere di autoresponsabilità del proponente e al principio, confermato da costante giurisprudenza, secondo cui la mera approvazione del progetto preliminare non vincola l’ente responsabile al riconoscimento automatico delle successive rendicontazioni. Il Consiglio ha inoltre escluso che il provvedimento di decadenza fosse espressione di autotutela, qualificandolo invece come atto vincolato fondato sulla mancanza oggettiva dei requisiti per l’incentivo, sottraendolo così ai limiti temporali dell’art. 21-nonies L. 241/1990.

La decisione ha respinto l’appello di Fluorsid, confermando la legittimità dell’operato di GSE e la conseguente perdita (con obbligo di restituzione) degli incentivi già corrisposti, sottolineando che l’eventuale approvazione di precedenti rendicontazioni non inibisce la verifica della sussistenza dei requisiti a ogni fase della procedura. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, visto il carattere complesso e peculiare della vicenda.