Hotel Longobardo ottiene conferma parziale sugli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 12/3/2025
Gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; l’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Hotel Longobardo s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9320/2025 (RG 3829/2024), ha definito il contenzioso tra Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. e Hotel Longobardo s.r.l., riguardante la decadenza dagli incentivi pubblici per un impianto fotovoltaico sito a Trezzo sull’Adda (MI). Il procedimento ha visto coinvolti anche, sebbene non costituiti in giudizio, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La decisione trae origine dal provvedimento GSE del 20 marzo 2017 che aveva dichiarato la decadenza di Hotel Longobardo dalle tariffe incentivanti, nonché dalla parallela richiesta di restituzione di euro 81.935,37. La vicenda trae spunto dall’installazione, nel 2012, di un impianto fotovoltaico di 85 kW da parte di Hotel Longobardo s.r.l. tramite Zuccotti s.r.l. L’impresa era stata ammessa alle tariffe incentivanti del quarto conto energia con decorrenza dal 19 luglio 2012.
A seguito di verifiche, il GSE aveva contestato un’irregolarità relativa alla documentazione di conformità (“Factory Inspection Attestation”) dei moduli fotovoltaici, rilasciata dopo la data di acquisto e recante dati non rispondenti alle specifiche richieste per ottenere il beneficio della maggiorazione del 10% per europeità dei moduli. Nel 2017, il GSE aveva quindi disposto la decadenza integrale dagli incentivi, mentre Hotel Longobardo aveva prodotto ulteriori documenti e una perizia tecnica a sostegno della conformità dell’impianto e della validità del titolo edilizio.
La società Hotel Longobardo aveva impugnato i provvedimenti di decadenza e di restituzione delle somme davanti al TAR Lazio, sollevando numerosi profili di illegittimità.
Il TAR, con sentenza n. 17031/2023, aveva in parte accolto le doglianze: aveva riconosciuto che l’irregolarità del certificato comportava la decadenza dalla sola maggiorazione tariffaria e non dall’intero incentivo di base. GSE aveva quindi proposto appello principale per vedere riconosciuta la fondatezza dell’originaria decadenza integrale, mentre Hotel Longobardo aveva presentato appello incidentale per censurare la parte della sentenza a sé sfavorevole.
La decisione del Consiglio di Stato ruota intorno all’interpretazione sistematica della normativa ratione temporis applicabile, in particolare agli artt. 11 e 14 del d.m. 5 maggio 2011. Il Collegio ha ribadito che il “Factory Inspection Attestation” costituiva requisito necessario per la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 14 e non per l’ottenimento della tariffa base, per impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012. Inoltre, ha sottolineato che eventuali nuove argomentazioni del GSE svolte in sede processuale a giustificazione della decadenza integrale configuravano motivazione postuma, inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha inoltre delineato il principio di autoresponsabilità, gravante sul beneficiario degli incentivi, circa la completezza, veridicità e tempestività della documentazione prodotta, affermando che la produzione di documentazione non conforme rileva nella misura in cui impedisce il riscontro dei requisiti per i benefici richiesti, ma non può comportare automaticamente la decadenza totale ove la normativa non la preveda.
Il Consiglio ha quindi respinto sia l’appello principale del GSE sia l’appello incidentale di Hotel Longobardo, confermando le statuizioni del TAR. Non sono dovute restituzioni della tariffa base, ma rimane la perdita della maggiorazione del 10% e, di conseguenza, il recupero delle relative somme. Le spese del grado sono state interamente compensate tra le parti.

