Fotovoltaico Carrara: confermata la restituzione di oltre 100mila euro di incentivi
Pubblicato il: 12/3/2025
Gli avvocati Francesco Mazzoni e Marco Daini hanno assistito Cep s.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – Gse s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9321/2025 (n. 8670/2024 REG.RIC.), si è pronunciato sul contenzioso tra Cep s.r.l. – Centro elaborazione paghe e il Gestore dei servizi energetici – Gse s.p.a., avente ad oggetto la decadenza dal regime di tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico sito a Carrara e la richiesta di restituzione degli incentivi percepiti.
La vicenda trae origine dall’installazione, da parte di Cep s.r.l. nel 2011, di un impianto fotovoltaico da 28,08 kW, per il quale la società aveva ottenuto sia la deduzione fiscale cosiddetta “Tremonti Ambiente” che l’ammissione alle tariffe incentivanti ex D.M. 5 maggio 2011 (quarto conto energia). Nel 2019, a seguito di segnalazioni dell’Agenzia delle entrate relative alla fruizione cumulativa dei due benefici, il Gse ha avviato il procedimento di decadenza dagli incentivi, conclusosi nel 2021 con la risoluzione della convenzione e la richiesta di restituzione di oltre 100.000 euro di premi percepiti.
Il ricorso presentato da Cep s.r.l. innanzi al T.a.r. Lazio è stato respinto con sentenza n. 16051/2024. La società ha quindi appellato la sentenza, sollevando motivi di violazione di legge in relazione alla cumulabilità dei due regimi agevolativi, all’asserita tardività dell’esercizio del potere di autotutela, alla dedotta violazione del principio di legittimo affidamento e all’incidenza delle recenti modifiche normative, proponendo anche questioni di legittimità costituzionale e domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze dell’appellante. In particolare, ha escluso che il quadro normativo consenta la cumulabilità tra la detassazione ambientale e gli incentivi previsti dal quarto conto energia, evidenziando come la disciplina del D.M. 5 maggio 2011 elenchi in modo tassativo i soli benefici cumulabili e non vi comprenda quello ex legge 388/2000. E’ stata altresì riconfermata la natura vincolata dell’azione del Gse, priva di margini di discrezionalità, e la tempestività dell’adozione del provvedimento di decadenza alla luce delle proroghe e modifiche legislative intervenute.
Elemento centrale della decisione è la ricostruzione della regola della non cumulabilità che, secondo il Collegio, discendeva già dal quadro legislativo vigente all’epoca dell’ammissione al beneficio, con le uniche eccezioni espressamente previste. Nessun legittimo affidamento poteva dunque insorgere in capo al beneficiario circa l’indebito cumulo di incentivi.
Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Cep s.r.l., confermando la decadenza dalla tariffa incentivante e l’obbligo di restituzione delle relative somme, senza condanna alle spese per la particolarità della questione dibattuta.

