Il Consiglio di Stato conferma la decadenza dagli incentivi per l’impianto fotovoltaico di Chieti
Pubblicato il: 12/4/2025
Gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Gli avvocati Giulio Cerceo e Francesco Grilli hanno rappresentato Adriatica Cislat Società Cooperativa.
Il contenzioso che ha visto contrapposti Adriatica Cislat Società Cooperativa e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha avuto origine dal provvedimento adottato dal GSE il 19 novembre 2014. La vertenza, iscritta al n. 3045/2023, è giunta all’esame del Consiglio di Stato (Sezione Seconda), che in data 26 novembre 2025 ha pubblicato la sentenza n. 9322/2025, intervenendo sull’appello proposto dalla cooperativa contro la decisione di primo grado resa dal TAR Lazio.
La causa prende le mosse dalla comunicazione di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, con conseguente obbligo di restituzione di incentivi, trasmessa ad Adriatica Cislat quale soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Chieti e di potenza pari a 59,80 KW. In particolare, il GSE aveva annullato in autotutela il precedente provvedimento di concessione degli incentivi, dopo aver eseguito una verifica con sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Il motivo principale del provvedimento si fondava sulle difformità riscontrate tra le caratteristiche dell’impianto e quelle richieste per la qualificazione di “impianto su edificio”, oltre che sulla mancata iscrizione al registro, trattandosi, secondo il GSE, di “grande impianto”.
La società ricorrente aveva impugnato tale decisione articolando motivi di pretesa violazione delle regole procedimentali, difetto di motivazione e infondatezza delle contestazioni tecniche, sostenendo che l’impianto doveva essere classificato secondo regole applicative precedenti e più favorevoli. Il TAR Lazio, con sentenza del 2 febbraio 2023 n. 1858, aveva già respinto la domanda dell’operatore, confermando la validità degli accertamenti del GSE e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In appello, Adriatica Cislat ha insistito sull’erroneità della pronuncia di primo grado, tentando di introdurre nuove contestazioni sulle regole applicative effettivamente rilevanti. Il Consiglio di Stato ha tuttavia osservato come tali doglianze non fossero state proposte in primo grado, ravvisando la violazione del divieto di nova in appello previsto dall’art. 104, comma 1, c.p.a. Ha inoltre confermato che l’operato del GSE doveva ritenersi vincolato e doveroso, escludendo la sussistenza di una valutazione discrezionale in capo all’amministrazione e la necessità di esaminare compiutamente l’affidamento maturato dall’operatore.
Gli elementi determinanti ai fini della decisione sono stati la corretta applicazione delle normative e delle regole tecniche vigenti ratione temporis e la circoscrizione del thema decidendum alle censure dedotte con il ricorso introduttivo, senza possibilità di ampliamenti in secondo grado. La natura vincolata del potere esercitato dal GSE ha trovato piena conferma nei passaggi motivazionali della sentenza.
Il Consiglio di Stato ha dunque respinto in parte e dichiarato inammissibile in altra parte l’appello proposto da Adriatica Cislat, ribadendo la legittimità della decadenza dall’accesso agli incentivi fotovoltaici e il relativo obbligo restitutorio per l’importo di € 46.938,48. L’appellante è stata condannata inoltre alle spese di giudizio del grado, liquidate in € 4.000 oltre accessori.

