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GSE ottiene l’estinzione del giudizio con A2A Airport Energy


Pubblicato il: 12/4/2025

Gli avvocati Eugenio Bruti Liberati hanno assistito A2A Airport Energy S.p.A.; gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Si è concluso davanti al Consiglio di Stato il contenzioso tra A2A Airport Energy S.p.A. e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e l’assegnazione dei certificati verdi relativi alla centrale di cogenerazione di Linate – Milano Est. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da A2A Airport Energy S.p.A., iscritto al n. 5925/2024, avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 1741/2024 del 29 gennaio 2024.

La società appellante, titolare della centrale situata nell’aeroporto di Milano Linate, nel 2009 aveva richiesto al GSE il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili per la sezione di cogenerazione della centrale. Il giudizio origina dall’impugnazione da parte di A2A Airport Energy del diniego – anche se assunto implicitamente – da parte del GSE circa il diritto ai certificati verdi per l’anno 2015, a cui si erano aggiunti successivi atti dello stesso GSE. Nel corso dell’iter, la società aveva esteso l’impugnazione anche a un provvedimento del 3 maggio 2017 emesso dal GSE.

A seguito del rigetto parziale da parte del TAR Lazio, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione originaria e respinto i motivi aggiunti, A2A Airport Energy S.p.A. ha interposto appello, censurando la violazione di diversi principi normativi (tra cui il d.lgs. 20/2007 e il d.m. 24 ottobre 2005), sostenendo l’irragionevolezza delle decisioni adottate dall’amministrazione e lamentando un’ingiusta lesione dell’affidamento. Il GSE e i Ministeri interessati si sono costituiti in giudizio, confermando la mancanza di interesse e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La vicenda ha avuto un esito decisivo a seguito della dichiarazione di rinuncia all’appello da parte di A2A Airport Energy S.p.A., notificata il 15 ottobre 2025, in ragione del consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale sfavorevole alle sue istanze. Non essendovi opposizione delle parti appellate, il Collegio ha preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., che disciplina il potere dispositivo della parte ricorrente nel processo amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha così sancito l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese tra le parti, motivando tale scelta con il carattere innovativo delle questioni trattate all’epoca dell’introduzione del giudizio e la successiva evoluzione della giurisprudenza. Non residuano conseguenze economiche dirette in capo alle parti costituite, mentre sul piano giuridico si conferma la piena disponibilità dell’azione in capo al ricorrente sino alla decisione della causa.