La Provincia di Ancona ottiene conferma sulla responsabilità per la contaminazione ex Merloni
Pubblicato il: 12/4/2025
Gli avvocati Carlo Cicala, Alessandro Riccioni e Luca Palatucci hanno assistito Antonio Merloni s.p.a. in amministrazione straordinaria. L'avvocato Claudia Domizio ha rappresentato la Provincia di Ancona. L'avvocato Andrea Galvani ha rappresentato il Fallimento Edilninno s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 9330/2025 pubblicata il 26 novembre 2025 (RG n. 1231/2024), ha respinto l’appello proposto dalla società Antonio Merloni s.p.a. in amministrazione straordinaria contro la Provincia di Ancona e il Fallimento Edilninno s.p.a. La pronuncia ha confermato integralmente la sentenza del TAR Marche n. 731/2023, che aveva respinto il ricorso presentato dalla società relativamente alla individuazione della responsabilità per la contaminazione delle acque sotterranee nel sito "ex Antonio Merloni" a Fabriano.
L’oggetto del contenzioso riguardava provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia di Ancona—la determinazione dirigenziale n. 497 del 21 aprile 2022 e una precedente comunicazione di avvio—che individuavano in Antonio Merloni s.p.a. il responsabile della contaminazione da tetracloroetilene della falda acquifera insistente sul sito industriale già sede dell’attività della ricorrente fra il 1989 e il 2000. L’area, acquistata successivamente da Edilninno s.p.a. nel 2004, aveva evidenziato, già in fase di indagini preordinate al recupero urbanistico, il superamento delle soglie di contaminazione. L’amministrazione provinciale, a seguito di articolate attività istruttorie, aveva infine emesso l’ordinanza impugnata.
La vicenda processuale ha preso avvio davanti al TAR Marche, dove la ricorrente aveva contestato sia la legittimità dell’individuazione della responsabilità, sia la correttezza formale del procedimento istruttorio, sottolineando vizi di motivazione, violazione del diritto di partecipazione e l’adozione di parametri tecnico-normativi ritenuti inapplicabili ratione temporis. Il TAR, con la sentenza gravata, aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo la responsabilità di Antonio Merloni per la contaminazione della matrice terreno, ma confermando invece l’attribuzione della responsabilità per la contaminazione delle acque sotterranee. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito dettagliatamente la vicenda: dopo l’acquisto da parte di Edilninno e la notifica di contaminazione da quest’ultima in qualità di proprietaria non responsabile, la Provincia — su base istruttoria — aveva individuato Antonio Merloni s.p.a. come ultimo soggetto industriale attivo nell’area. Dall’esame degli atti emergeva che la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento con tempistiche e modalità rituali, senza tuttavia formulare, nel corso del procedimento, osservazioni specifiche o richieste di proroga dei termini. Gli elementi tecnici a base della decisione amministrativa si fondavano sia su rilievi scientifici validati anche da ARPAM sia su una documentazione amministrativa coerente, con la conferma degli esiti da parte delle autorità competenti.
L’analisi del Consiglio di Stato si è incentrata su vari profili giuridici decisivi: in primo luogo, la prova della responsabilità ambientale in materia di bonifica può essere fornita sulla base del criterio civilistico del "più probabile che non", e non secondo la rigorosa certezza tipica dell’accertamento penale. A suffragio della presunzione di responsabilità, l’amministrazione può ricorrere ad indizi concreti (prossimità del sito, compatibilità delle sostanze con il ciclo produttivo, documentazione storica sulle autorizzazioni e i processi industriali effettivamente svolti). Nel caso concreto, la presenza massiva di tetracloroetilene nella falda a valle dell’area e l’assenza di un’alternativa prospettazione causale documentata da parte dell’appellante hanno portato alla conferma della correlazione tra l’attività di Antonio Merloni e l’inquinamento.
Sotto il profilo procedurale, il Collegio ha ritenuto valida sia l’attività istruttoria amministrativa che la procedura di acquisizione e validazione dei dati tecnico-scientifici, respingendo tutte le censure circa irregolarità o incompletezza nelle modalità di campionamento e documentazione. In merito alla disciplina applicata, è stato ribadito che le norme in materia di bonifica e responsabilità ambientale hanno natura rimediale e trovano applicazione anche per le cosiddette contaminazioni storiche, indipendentemente dall’epoca delle condotte contestate.
Con la decisione, il Consiglio di Stato ha respinto in toto l’appello di Antonio Merloni s.p.a., confermando l’imputazione della responsabilità per la bonifica della matrice acque sotterranee e l’onere correlato delle attività di rimedio e ripristino ambientale. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni affrontate. La sentenza conclude un articolato percorso giudiziario che rafforza la posizione della Provincia di Ancona nell’attività di contrasto e gestione delle responsabilità per inquinamenti ambientali storici.

