Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Vittoria del GSE sulla legittimazione ad agire di Sorbolo Energy nel contenzioso sulle tariffe fotovoltaiche


Pubblicato il: 12/1/2025

Gli avvocati Alessandra Mari e Manuel Moling hanno assistito Sorbolo Energy S.r.l.; gli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9350/2025 (n. 1353/2024 R.G.), ha posto fine al contenzioso tra Sorbolo Energy S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., con riguardo al riconoscimento delle tariffe incentivanti di un impianto fotovoltaico nel Comune di Sorbolo Mezzani, Provincia di Parma. Esponente del giudizio l’appellante Sorbolo Energy S.r.l., cessionaria dei crediti derivanti dalla convenzione di incentivazione. Il Comune di Sorbolo Mezzani non si è costituito in giudizio.

La vicenda trae origine dalla richiesta del Comune di Mezzani, risalente al 2011, di accesso alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico di 1.532,20 kW, poi riconosciute dal GSE nel 2012 e oggetto di convenzione. Nel 2013, i crediti sono stati ceduti a Sorbolo Energy S.r.l., la quale è diventata beneficiaria degli incentivi. Tuttavia, a seguito di una verifica avviata da GSE nel 2019, è emerso che l’impianto, qualificato come multi-sezione, avrebbe dovuto beneficiare delle tariffe soltanto per una porzione (383 kW) e non per la restante potenza; ne conseguiva la decadenza, in parte, dal diritto alle maggiori tariffe.

Sorbolo Energy S.r.l. ha impugnato i provvedimenti GSE dinanzi al TAR Lazio richiedendo, oltre all’annullamento degli stessi, anche il risarcimento di oltre 7,4 milioni di euro per violazione dell’affidamento. Il TAR, con sentenza n. 10558/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso sia principale che per motivi aggiunti, per difetto di legittimazione attiva da parte della società cessionaria, rigettando anche la domanda risarcitoria. Ne è seguito l’appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione di difetto di legittimazione ad agire in capo a Sorbolo Energy S.r.l., ritenendo che solo il soggetto responsabile dell’impianto (cioè il Comune, parte pubblicistica della convenzione) sia legittimato a opporsi ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi. Il cessionario del credito, pur legittimato a ricevere il pagamento, vanta una posizione derivata solo civilistica, priva di incidenza diretta rispetto all’esercizio del potere amministrativo di decadenza.

Elemento decisivo dell’iter motivazionale della sentenza è stato il rigido distinguo tra titolarità del rapporto pubblicistico (in capo al responsabile, qui il Comune) e la mera legittimazione a ricevere gli importi ceduti (in capo al cessionario); quest’ultimo non può contestare i provvedimenti di decadenza che discendono dalla verifica dei requisiti per l’accesso agli incentivi pubblici, né si può profilare alcun diritto al risarcimento laddove non sia accertata l’illegittimità del provvedimento.

Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato integralmente l’appello di Sorbolo Energy S.r.l., confermando l’inammissibilità delle domande e la correttezza dell’operato di GSE. Sotto il profilo economico e giuridico, la sentenza delimita in modo chiaro le sfere di legittimazione nei rapporti di incentivazione pubblica, escludendo i cessionari di credito dalla possibilità di opporsi alle decadenze degli incentivi e di avanzare pretese risarcitorie connesse. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.