Elion vince il ricorso sul fotovoltaico a Castenaso contro GSE e Città Metropolitana di Bologna
Pubblicato il: 12/2/2025
L’avvocato Alessandro Lolli ha assistito Elion s.r.l.; gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE S.p.A.; gli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello hanno rappresentato la Città metropolitana di Bologna.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello n. 3214/2023, promosso da Elion s.r.l., contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) e la Città metropolitana di Bologna, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (TAR Lazio), Sezione terza stralcio, n. 12837/2022. Al centro del contenzioso vi è la mancata concessione della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico “Elion Cimitero Castenaso” da 182 kW a Castenaso (BO), a seguito della comunicazione di irricevibilità emessa dalla Provincia di Bologna sull’istanza di avvio dello “screening” ambientale. Il ricorso di Elion aveva ad oggetto sia il provvedimento di diniego degli incentivi da parte del GSE sia la citata archiviazione provinciale.
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato da Elion s.r.l. a Castenaso, dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori al Comune nel luglio 2012. Problemi tecnici sorti successivamente (richiesta da Enel di spostamento della cabina elettrica in area archeologica) resero necessaria una nuova valutazione amministrativa. Su sollecitazione del Comune, Elion presentava nel marzo 2013 domanda di screening per la valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla cabina. Tuttavia, la Provincia di Bologna ne dichiarava l’irricevibilità poiché ritenuta postuma rispetto alla realizzazione degli interventi. Nel luglio 2013 Elion chiedeva a GSE di beneficiare degli incentivi del quarto conto energia, previsti per impianti in esercizio entro il 30 giugno 2013 e sottoposti a VIA, come da legge nazionale e normativa regionale.
Il TAR Lazio aveva in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso proposto da Elion contro GSE e Provincia di Bologna: secondo il TAR, Elion avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l’atto provinciale e, comunque, non avrebbe potuto ottenere gli incentivi in mancanza di un procedimento di VIA pendente entro i termini necessari. Ne seguiva anche il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato, rivedendo la sentenza impugnata, ha ritenuto invece fondato l’appello di Elion. Secondo il Collegio, la dichiarazione di irricevibilità della Provincia di Bologna fu adottata per errore di fatto, confondendo la nuova cabina con quella inizialmente assentita, e non comportava per Elion un onere immediato di impugnazione. L’interesse concreto alla contestazione è sorto infatti solo con il successivo diniego degli incentivi da parte del GSE, che ha interpretato l’archiviazione provinciale come causa ostativa. Inoltre, la domanda di screening, pur formalmente volontaria secondo la legge regionale, era in realtà sostanzialmente obbligatoria vista la prescrizione comunale e l’ubicazione parziale dell’opera in area archeologica; la relativa procedura presentata da Elion conteneva tutti gli elementi previsti.
Elementi giuridici essenziali per la decisione sono stati l’esatta decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti e la portata sostanziale (non meramente formale) dell’obbligo di presentare la domanda di screening ambientale, oltre all’errata archiviazione operata dalla Provincia di Bologna. Il Consiglio di Stato sottolinea che per l’ammissione agli incentivi era sufficiente che la procedura di VIA fosse pendente, condizione che, di fatto, si era verificata nel caso di specie.
Con la sentenza, il Consiglio di Stato annulla sia il provvedimento di diniego degli incentivi del GSE che l’atto di irricevibilità provinciale. Viene ordinato alla Città metropolitana di Bologna di pronunciarsi sulla domanda di screening ambientale presentata da Elion nel 2013; di conseguenza, GSE dovrà poi riesaminare l’istanza per l’ammissione alle tariffe incentivanti del cosiddetto quarto conto energia. L’eventuale domanda risarcitoria proposta da Elion viene dichiarata inammissibile in questa sede, riservandone la possibilità per il futuro se dovessero maturare i presupposti. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.

