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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Bb Plast S.r.l. contro il GSE


Pubblicato il: 12/3/2025

Gli avvocati Roberto Menniti e Mario Bejor Gajani hanno assistito Bb Plast s.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.A.; gli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso hanno affiancato Unione dei comuni della Bassa Romagna.

Il contenzioso di cui alla sentenza n. 9355/2025, registrato con il numero 2889 del 2023 presso il Consiglio di Stato, ha visto contrapposti Bb Plast s.r.l., il Gestore dei servizi energetici (Gse S.p.a.) e l’Unione dei comuni della Bassa Romagna. La causa trae origine dall’appello proposto da Bb Plast contro la sentenza del TAR Lazio n. 757 del 16 gennaio 2023, nella quale era già stata respinta la domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi che avevano disposto la decadenza dai diritti alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico e la relativa restituzione di contributi erogati.

La vicenda nasce dalle contestazioni avanzate da Bb Plast s.r.l. contro alcuni atti di Gse e dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna. Questi ultimi avevano portato, nel 2016, alla comunicazione di decadenza dal regime incentivante previsto dal DM 5 maggio 2011 per l’impianto fotovoltaico dell’azienda.

In particolare, erano stati emessi: il provvedimento del Gse del 1° luglio 2016 che disponeva la decadenza, una successiva nota dell’8 agosto 2016 con cui veniva chiesta la restituzione di 145.757,33 euro di tariffe già percepite e una comunicazione dell’11 marzo 2016 da parte dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna che aveva espressamente risposto a un quesito sulla compatibilità urbanistica e edilizia dell’intervento.

Bb Plast aveva impugnato senza successo i provvedimenti dinanzi al TAR Lazio e successivamente aveva presentato appello davanti al Consiglio di Stato contro tale decisione.

Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, in seguito a un nuovo provvedimento del Gse del 3 maggio 2025 – adottato a seguito di una istanza della stessa Bb Plast ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 – l’atto originariamente contestato è stato annullato e sostituito da una nuova determinazione, che disponeva una riduzione del 20% della tariffa incentivante anziché la decadenza totale.

Bb Plast ha quindi dichiarato di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Il Consiglio di Stato, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte di Bb Plast, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello. Ha evidenziato che, nel processo amministrativo, sino alla decisione la parte può rinunciare al ricorso ed è compito del giudice prenderne atto. Si è fatto riferimento al principio dell’autonomo potere dispositivo delle parti, richiamando specifica giurisprudenza in materia.

Decisiva ai fini processuali è risultata la rinuncia dell’appellante, intervenuta a seguito del nuovo provvedimento favorevole parziale ottenuto tramite istanza amministrativa, che ha reso privo di interesse il persistere del contenzioso.

Quanto alle spese, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione tra Bb Plast e Gse, rilevando la peculiarità della vicenda e il mutamento della posizione sostanziale conseguente al nuovo atto del Gse. Ha invece condannato Bb Plast al pagamento delle spese processuali in favore dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, considerato il coinvolgimento diretto di quest’ultimo nella controversia originaria. In conclusione, la sentenza ha dichiarato improcedibile il giudizio e ha condannato Bb Plast a versare 2.000 euro, oltre accessori, all’Unione dei comuni della Bassa Romagna quale rimborso per le spese del presente grado di giudizio. Le conseguenze della decisione sono la cessazione della controversia giudiziaria e la definizione dei rapporti economici relativi alle spese tra le parti.