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GSE ottiene conferma sulla decadenza degli incentivi per impianto fotovoltaico Pieralisi Maip


Pubblicato il: 12/4/2025

Gli avvocati Alessandro Biamonte e Salvatore Mattia hanno rappresentato Pieralisi Maip S.p.A.; gli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9356/2025, ha confermato la legittimità del provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha dichiarato la decadenza dal diritto agli incentivi per un impianto fotovoltaico di proprietà di Pieralisi Maip S.p.A.. Il contenzioso, incardinato al n. 601/2024 RG, trae origine da un giudizio in cui la società Pieralisi Maip, rappresentata dai propri legali, ha impugnato la decisione del GSE in merito all’impianto sito a Jesi (AN), divenuta oggetto di revoca dell’agevolazione tariffaria accordata con il D.M. 19 febbraio 2007.

All'origine della controversia vi è il provvedimento adottato dal GSE che ha escluso l’impianto di Pieralisi Maip S.p.A. dalla fruizione della tariffa incentivante di 0,443 €/kWh, in quanto la documentazione fotografica presentata a corredo dell’istanza di accesso ai benefici era stata giudicata inadeguata a dimostrare il completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2010, termine previsto dalla normativa di settore. Nonostante la società avesse trasmesso certificati, asseverazioni tecniche e documenti ulteriori, il GSE aveva ritenuto questi elementi non idonei a surrogare le fotografie che, secondo la disciplina applicabile, costituiscono prova privilegiata dello stato finale dei lavori.

Nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Lazio, la prospettazione della ricorrente fu respinta con sentenza n. 19384/2023. Il Tribunale regionale rilevava come la normativa ponesse un preciso onere probatorio in capo ai soggetti richiedenti gli incentivi, non consentendo alcuna integrazione documentale successiva al termine di legge. Richiamando i principi di autoresponsabilità e la specialità dei benefici incentivanti, il TAR confermava la legittimità del controllo operato dal GSE e della conseguente decadenza, anche in assenza di elementi soggettivi di dolo o colpa.

In appello, la Pieralisi Maip S.p.A. ha riproposto i rilievi incentrati sulla quantità e qualità degli elementi probatori versati in atti (fotografie, certificazioni, documenti tecnici), contestando sia l’interpretazione restrittiva delle norme tecniche sia l’omessa valutazione di alcuni titoli. La società ha inoltre lamentato la mancata considerazione in giudizio dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, ritenendo tardivo e irragionevole l’esercizio del potere di accertamento da parte del GSE a distanza di anni.

Il Consiglio di Stato ha respinto ogni motivo di gravame. È stato ribadito il valore decisivo della documentazione fotografica quale mezzo di prova richiesto dalla normativa per certificare il completamento dell’impianto e l’installazione di tutti i suoi componenti entro il termine stabilito. La Corte ha evidenziato che la produzione di fotografie anteriori alla data di fine lavori non può essere integrata successivamente, né surrogata da ulteriore documentazione, che rimane priva di efficacia sostitutiva rispetto alle prescrizioni del D.M. 19 febbraio 2007. Ha inoltre escluso che la decadenza possa ritenersi atto di autotutela, qualificandola invece come effetto vincolato di accertamento del difetto dei presupposti oggettivi d’accesso al beneficio.

La sentenza ha sancito che, in mancanza delle fotografie conformi ai requisiti di legge, la decadenza dall’agevolazione tariffaria è atto dovuto e privo di profili sanzionatori o discrezionalità amministrativa. Le doglianze sulla lesione dell’affidamento e della certezza giuridica sono dunque state ritenute infondate. Conseguentemente, tutti gli effetti economici derivanti dalla decadenza, compresa la possibile richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di incentivo, restano fermi a carico della società appellante. Le spese del secondo grado sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda processuale.