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Porto Storico di Civitavecchia ottiene l’accesso agli atti: il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso


Pubblicato il: 12/1/2025

L'avvcato Enrico Pierantozzi ha assistito Porto Storico di Civitavecchia S.r.l.; gli avvocati Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio hanno rappresentato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale; l'avvocato Marco Giustiniani ha assistito Roma Marina Yachting S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sul ricorso n. 5420/2025, proposto da Porto Storico di Civitavecchia S.r.l. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e Roma Marina Yachting S.r.l., relativamente all’accesso agli atti inerenti una procedura di concessione demaniale marittima per il bacino storico del porto di Civitavecchia. Il procedimento trae origine dal diniego formulato dall’Autorità con nota prot. n. 0016710 del 29 novembre 2024, oggetto di impugnazione iniziale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 6362/2025).

L’istanza di accesso nasceva in un contesto di concorrenza tra le due società per la concessione dei beni demaniali. In seguito a un precedente giudizio del Consiglio di Stato (n. 7746/2023), che aveva annullato l’aggiudicazione a favore di Roma Marina Yachting S.r.l., Porto Storico di Civitavecchia aveva potuto presentare una nuova domanda di concessione. Quando Roma Marina Yachting S.r.l. ha successivamente presentato una domanda concorrente, Porto Storico di Civitavecchia ha richiesto la possibilità di consultare ed estrarre copia della relativa documentazione per poter formulare osservazioni e opposizioni.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di Porto Storico, ritenendo legittimo il diniego all’estrazione di copia dei documenti e all’accesso al piano economico-finanziario, in quanto la disciplina vigente limita la pubblicità dei documenti alla sola visione in fase preliminare, per tutelare la riservatezza delle offerte concorrenti e prevenire utilizzi emulativi delle stesse. Il TAR aveva anche rilevato la tardività della contestazione e l’infondatezza delle esigenze difensive poste a fondamento dell’istanza di accesso.

Porto Storico di Civitavecchia, insoddisfatta della decisione, ha proposto appello ribadendo il carattere generale del diritto di accesso e la necessità di evitare trattamenti differenziati nella pubblicazione delle istanze concorrenti. Nel corso del giudizio di appello, il Comune di Civitavecchia ha indetto la conferenza di servizi per le domande di concessione, mettendo a disposizione di tutti i concorrenti, tramite link, la documentazione amministrativa e tecnica delle domande – incluso quella oggetto dell’istanza di Porto Storico di Civitavecchia.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, essendo stato consentito l’accesso integrale alla documentazione richiesta, è venuto meno ogni interesse alla decisione sul merito del ricorso. Inoltre, la reiterazione dell’istanza di accesso, a seguito di un diniego già non impugnato tempestivamente, configura un atto meramente confermativo e non autonomamente impugnabile.

In definitiva, la pronuncia del Consiglio di Stato del 28 novembre 2025 ha dichiarato improcedibile sia il ricorso originario sia il giudizio d’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. L’esito della vicenda conferma l’assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del contenzioso amministrativo laddove l’accesso agli atti sia stato pienamente soddisfatto nel corso del procedimento.