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Consorzio Turistico di Pescia Romana ottiene la conferma dell’annullamento del permesso di costruire


Pubblicato il: 12/2/2025

L’avvocato Alessandra Quattrini ha assistito il Consorzio Turistico di Pescia Romana. L’avvocato Antonio Pazzaglia ha rappresentato Bon.Sa.R.Fin. S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso in appello n. 1242/2023 promosso da Bon.Sa.R.Fin. S.r.l. contro il Consorzio Turistico di Pescia Romana, la Regione Lazio e il Comune di Montalto di Castro (quest’ultimo non costituito in giudizio), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7966/2022.

La vicenda trae origine dalla convenzione di lottizzazione stipulata il 20 luglio 1979 tra il Comune di Montalto di Castro e le società ora incorporate in Bon.Sa.R.Fin. S.r.l., per la realizzazione del villaggio turistico "Costa selvaggia" in località Foce Vecchia – Pescia Romana. Nel 1985 le società lottizzatrici costituirono un apposito consorzio per gestire e manutenere le opere di urbanizzazione, obbligo che restava comunque a loro carico.

Nel tempo, i proprietari dei lotti sono subentrati nella gestione del consorzio. È sorto quindi un conflitto tra le società e il Consorzio in merito alla localizzazione delle attrezzature sportive e ricreative, oggetto di permesso di costruire rilasciato dal Comune nelle aree verdi del comparto.

Il Consorzio ha impugnato tale permesso davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento danni. Dal punto di vista dei giudizi precedenti, il Consorzio aveva avviato anche un contenzioso civile per presunta omissione delle opere di urbanizzazione, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma avevano negato la legittimazione attiva al Consorzio, statuendo che solo i proprietari potevano agire.

Contestualmente, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso amministrativo del Consorzio, annullando il permesso di costruire. Nel ricorso in appello, Bon.Sa.R.Fin. S.r.l. ha contestato la legittimazione attiva del Consorzio e la rappresentanza processuale del suo amministratore, richiamando il giudicato formatosi in sede civile. Ha inoltre sollevato questioni sul titolo legittimante alla presentazione della domanda edilizia e sulla giurisdizione.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, benché la sentenza civile abbia negato la legittimazione sul piano privatistico, in sede amministrativa la legittimazione deriva dalla posizione differenziata e qualificata del Consorzio, obbligato statutariamente all’esecuzione e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione. Inoltre, ai fini della rappresentanza processuale, l’art. 36 c.c. e l’art. 75 c.p.c., permettono all’amministratore di agire in giudizio per il Consorzio.

Quanto al merito, il Consiglio di Stato ha ribadito che per la richiesta del permesso di costruire è necessario o essere proprietari o titolari di un idoneo titolo di disponibilità. Poiché il Comune era consapevole delle controversie sulle aree, avrebbe dovuto approfondire la persistenza della disponibilità delle stesse invece di rilasciare il titolo abilitativo senza ulteriori accertamenti. Questa omissione integrava un vizio dell’atto amministrativo, giustificando l’annullamento disposto dal TAR.

La decisione ha comportato la conferma della sentenza del TAR Lazio n. 7966/2022: l’appello di Bon.Sa.R.Fin. S.r.l. è stato respinto, ed essa è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese in favore del Consorzio Turistico di Pescia Romana, oltre accessori di legge, mentre sono state compensate le spese nei confronti della Regione Lazio. La pronuncia comporta il definitivo annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune, con rilevanti conseguenze su eventuali interventi nell’area interessata.