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Respinto l’appello di Franco Tosi Meccanica vincono Neutalia e Comef sul turbogruppo di Busto Arsizio


Pubblicato il: 12/3/2025

L'avvocato Liberto Losa ha rappresentato Franco Tosi Meccanica S.p.A.; l'avvocato Sara Valaguzza ha rappresentato Neutalia S.r.l.; gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno rappresentato Comef S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9388/2025 resa nel procedimento n. 4538/2025, ha deciso il contenzioso tra Franco Tosi Meccanica S.p.A., Neutalia S.r.l. e Comef S.r.l. La controversia riguarda la fornitura con posa in opera di un nuovo turbogruppo completo di ausiliari e accessori a servizio del termovalorizzatore di Neutalia a Busto Arsizio (CIG: A0145C77D9). L’appello è stato proposto da Franco Tosi Meccanica, esclusa dalla gara avendo ottenuto un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima prevista, a fronte dell’aggiudicazione della procedura a Comef, unica concorrente rimasta in gara.

La vicenda nasce dalla procedura aperta indetta da Neutalia per la fornitura del turbogruppo con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara aveva fissato una soglia tecnica di 55 punti su 80, pena l’esclusione. Franco Tosi Meccanica si era fermata a 53,83 punti, venendo quindi esclusa. Comef risultava l’unica offerente rimasta e aggiudicataria. Franco Tosi aveva impugnato gli atti della gara articolando plurimi motivi, tra cui difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi, presunta illogicità del meccanismo di esclusione e censura sulla mancata esclusione di Comef per carenze documentali e tecniche. Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso in ogni sua parte e condannato l’appellante alle spese.

In appello, Franco Tosi Meccanica aveva reiterato le doglianze, lamentando la carenza e genericità della motivazione sul punteggio tecnico, l’asserita incongruità del sistema di gara che prevedeva l’esclusione per non aver raggiunto la soglia, nonché la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunte irregolarità sull’accettazione delle condizioni pattizie e sui requisiti tecnici del turbogruppo offerto. Neutalia e Comef si sono costituite per resistere al gravame.

Il Consiglio di Stato ha confermato l’impianto della sentenza di primo grado, richiamando la costante giurisprudenza in materia di appalti pubblici, in base alla quale la valutazione tecnica della commissione è insindacabile salvo manifesta irragionevolezza o illogicità, e sottolineando che la motivazione mediante punteggio numerico è sufficiente ove criteri e sub criteri siano dettagliamente predefiniti, come nel caso di specie. Il Collegio ha escluso che il limite dimensionale imposto per la relazione tecnica abbia inibito una corretta presentazione dell’offerta. Quanto alla posizione di Comef, è stata ritenuta legittima l’attivazione del soccorso procedimentale da parte di Neutalia per chiarire le riserve sull’art. 19 del capitolato speciale, senza che ciò abbia comportato un’inammissibile riformulazione dell’offerta bensì solo la riepilogazione della volontà contrattuale già espressa. Infine, le specifiche tecniche contestate non risultano previste a pena di esclusione dalla lex specialis e la soluzione di Comef è stata ritenuta conforme agli obiettivi di rendimento prefissati dalla stazione appaltante.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Franco Tosi Meccanica, condannandola al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 12.000, oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti Comef e Neutalia. La decisione conferma la legittimità dell’aggiudicazione a Comef della commessa relativa al nuovo turbogruppo per il termovalorizzatore di Busto Arsizio.