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Bernareggi ottiene la cassazione sulla definizione agevolata delle liti tributarie


Pubblicato il: 12/2/2025

L'avvocato Filippo Parisi ha assistito Bernareggi S.r.l.

La Corte di Cassazione, Sez. V civile, con la sentenza n. 30843/2025 (RG 13289/2022), ha deciso sul ricorso proposto da Bernareggi S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate.

La vicenda trae origine dall'accertamento per l'anno di imposta 2013 e riguarda la corretta applicazione dell’art. 6 del D.L. 119/2018 sulla definizione agevolata delle liti pendenti. La controversia nasce da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate contestato dalla società Bernareggi, che aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale del proprio ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 3327/8/2018).

A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 1670/2019) aveva ribaltato la decisione di primo grado, rigettando integralmente il ricorso originario della società. Successivamente, la società aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, basandosi però sulla precedente sentenza di primo grado, in quanto l’appello sfavorevole era stato pronunciato dopo l’entrata in vigore della norma citata.

La Commissione tributaria regionale ritenne intempestiva la domanda di definizione agevolata, sostenendo che la società avrebbe dovuto tener conto della sentenza di secondo grado, unica pronuncia giurisdizionale opponibile, e aveva ritenuto concluso il procedimento principale.

La società Bernareggi propose quindi ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle condizioni e degli effetti fissati dall’art. 6 D.L. 119/2018. La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso e ha chiarito che la possibilità di accesso alla definizione agevolata deve essere valutata alla luce della situazione esistente alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018). Poiché l’unica pronuncia depositata a tale data era quella di primo grado e la sentenza di secondo grado non era ancora passata in giudicato quando fu presentata l’istanza di definizione, la domanda della società risultava ammissibile e tempestiva.

Fondamentale è risultato che l’Agenzia delle Entrate non aveva notificato alcun diniego entro i termini previsti dalla legge. In diritto, la Corte ha ribadito che gli effetti della definizione agevolata prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018. Ha inoltre specificato che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, anche se la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in caso di avvenuto integrale pagamento delle somme dovute.

In conclusione, la Corte ha accolto i motivi di ricorso di Bernareggi S.r.l., cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame e la decisione sulle spese. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione conferma il diritto della società di avvalersi della definizione agevolata nei termini di legge, restituendo conseguentemente la questione alle istanze territoriali per i successivi adempimenti.

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