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Europ Assistance ottiene la cassazione sulla questione IVA per servizi di assistenza assicurativa


Pubblicato il: 12/4/2025

L’avv. Lorenzo Trinchera ha assistito Europ Assistance Italia S.p.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31012/2025 (RG 12661/2024), ha deciso sul ricorso proposto da Europ Assistance Italia S.p.A., società assicurativa specializzata nel ramo assistenza, contro l’Agenzia delle Entrate. Al centro della controversia, la corretta applicazione del regime IVA ai corrispettivi percepiti dalla società per la gestione dei sinistri in convenzione con altre compagnie assicurative, nell’ambito di contratti di riassicurazione per l’anno d’imposta 2014.

La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’Ufficio grandi contribuenti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia, di un avviso di accertamento che contestava a Europ Assistance la modalità di assoggettamento ad IVA delle somme percepite per la gestione di sinistri. La contestazione riguardava sia i compensi per l’attività svolta internamente dalla centrale operativa (cosiddetti costi diretti interni), sia il riaddebito di costi per servizi acquistati da terzi (costi diretti esterni, ad esempio traino o riparazione veicoli).

L’Agenzia riteneva che i costi diretti interni dovessero essere fatturati come imponibili IVA, mentre quelli esterni erano già correttamente assoggettati a IVA dalla società; ciò portava ad una rettifica della dichiarazione IVA e all’accertamento di una maggiore imposta dovuta pari a 1.727.981 euro, senza applicazione di sanzioni per la presenza di legittimo affidamento. Europ Assistance ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha respinto il ricorso.

Anche in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 3554/2023) ha ritenuto fondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate, affermando l’autonomia della prestazione di gestione sinistri rispetto al rapporto assicurativo-riassicurativo e la conseguente imponibilità IVA dei compensi percepiti.

Il punto centrale della decisione della Cassazione riguarda l’inquadramento giuridico delle operazioni contestate: la Suprema Corte ha ritenuto che le attività svolte da Europ Assistance per conto di altre compagnie, nell’ambito di specifici trattati di riassicurazione e relative convenzioni di servizi, costituiscono a tutti gli effetti operazioni di riassicurazione ricadenti nell’ambito del ramo assistenza (ramo 18 del Codice delle assicurazioni private). Tali operazioni beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. 633/1972 e dall’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, in quanto prestazioni assicurative in senso proprio o strettamente accessorie e inscindibili.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte ha dato rilievo ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in materia di assicurazione e riassicurazione, ribadendo che l’esenzione IVA si estende alle operazioni che realizzano un trasferimento di rischio tra assicuratori tramite contratti di riassicurazione e che la gestione dei sinistri svolta dal riassicuratore a favore dei contraenti rientra nel concetto di prestazione unica non scomponibile ai fini dell’imposizione IVA. Di contro, per i costi diretti esterni, relativi ai servizi acquistati da terzi per l’erogazione materiale delle prestazioni di assistenza, l’esenzione non opera, trattandosi di servizi non aventi natura assicurativa.

La Cassazione ha dunque cassato la sentenza di secondo grado, riconoscendo il diritto della contribuente all’esenzione IVA per i compensi percepiti a titolo di costi diretti interni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la determinazione concreta delle conseguenze economiche e la liquidazione delle spese di lite. Permane per i costi diretti esterni l’obbligo di assoggettamento ad IVA. La decisione ha rilevanti ricadute per il settore assicurativo, confermando l’orientamento europeo di interpretazione restrittiva ma uniforme delle esenzioni IVA in materia di assicurazioni e riassicurazioni.

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