Banca IFIS ottiene il rimborso IRES per crediti fallimentari
Pubblicato il: 12/5/2025
Gli avvocati Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli hanno assistito la Banca IFIS S.p.A.
Le sentenze della Corte di Cassazione, Sezione V civile, pubblicate il 21 e il 27 novembre 2025, hanno affrontato tre distinti contenziosi tra la Banca IFIS S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate, tutti relativi a crediti d’imposta maturati in procedure concorsuali e successivamente ceduti alla banca. I giudizi, riguardanti gli anni d’imposta 1996, 2005 e 2016, hanno chiarito questioni centrali in tema di rimborso IRES e IRPEG, validità delle cessioni di credito e natura degli atti impugnabili.
Con la sentenza n. 30715/2025, relativa al diniego di rimborso IRES per l’anno 2005, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della cessione del credito alla Banca IFIS. La Corte ha stabilito che la dichiarazione dei redditi relativa al maxi-periodo fallimentare può essere presentata anche prima della chiusura della procedura, purché siano definiti tutti i rapporti pendenti. È stato inoltre chiarito che la prima cessione del credito, mai notificata all’Ufficio, non si era perfezionata, e che l’unico atto valido era quello stipulato con Toscana Finanza S.p.A., poi incorporata in Banca IFIS.
Con la sentenza n. 31033/2025, riguardante il silenzio-diniego sul rimborso IRPEG per l’anno 1996, la Cassazione ha accolto il ricorso della Banca IFIS, cassando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria. La Suprema Corte ha affermato che le comunicazioni dell’Ufficio, pur qualificate come interlocutorie, avevano sostanziale natura di diniego e come tali erano impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. È stato ribadito che l’elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata in senso estensivo, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente e buon andamento della pubblica amministrazione. La causa è stata rinviata per nuovo giudizio.
Infine, con la sentenza n. 31035/2025, relativa alla sospensione del rimborso IRES per l’anno 2016, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla Banca IFIS. La Corte ha ritenuto provato il credito, costituito da ritenute sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. È stato sottolineato che, in assenza di redditi imponibili, le ritenute operate generano un credito rimborsabile, e che l’onere della prova era stato assolto dalla contribuente, mentre l’Ufficio non aveva fornito elementi contrari.
Le tre pronunce delineano un quadro chiaro: la Cassazione ha riconosciuto la validità delle cessioni di credito e la legittimità delle istanze di rimborso presentate dalla Banca IFIS, ribadendo principi fondamentali in tema di certezza ed esigibilità dei crediti fiscali, impugnabilità degli atti e riparto dell’onere della prova. La banca esce rafforzata da questo contenzioso, con conferma della spettanza dei rimborsi e rigetto delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

