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Zignago Vetro S.p.A. ottiene conferma degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 12/9/2025

Gli avvocati Domenico Giuri, Andrea Manzi e Alessandro Veronese hanno assistito Zignago Vetro S.p.A.; gli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici Gse S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9405 del 2025 (RG n. 3562/2023), ha esaminato la controversia tra Gestore dei servizi energetici (Gse S.p.a.) e Zignago Vetro S.p.a., relativa al provvedimento del Gse n. GSE/P20150083050 del 28 ottobre 2015. In particolare, il provvedimento aveva disposto la decadenza di Zignago Vetro dal diritto alle tariffe incentivanti del "secondo conto energia", l'annullamento dell’ammissione precedentemente concessa e la richiesta di restituzione degli incentivi percepiti per l’impianto fotovoltaico n. 271505, sito a Fossalta di Portogruaro.

La vicenda trae origine dalla richiesta, da parte di Zignago Vetro, di ammissione agli incentivi del decreto 19 febbraio 2007 per un impianto fotovoltaico da 1.157,10 kW. L’azienda era stata ammessa alle tariffe, con decorrenza dal 30 dicembre 2010. Tuttavia, in seguito a verifiche svolte dal Gse, era emersa l’ipotesi che la data di entrata in esercizio dichiarata non corrispondesse ai requisiti previsti. Il Gse revocava quindi l’ammissione e chiedeva la restituzione della somma indebitamente percepita, ammettendo l’impianto, invece, agli incentivi del "terzo conto energia".

Zignago Vetro aveva impugnato il provvedimento di decadenza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che con sentenza n. 1791 del 2023 aveva accolto il ricorso, annullando la decadenza e la richiesta di restituzione degli incentivi. Gse S.p.a. ha quindi proposto appello avanti il Consiglio di Stato.

Punto cruciale della controversia è stata la corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto 19 febbraio 2007, relativo alla definizione della data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, per gli impianti rientranti nel "secondo conto energia", l’entrata in esercizio prescinde dall’effettiva produzione di energia: è sufficiente la sussistenza dei quattro requisiti cumulativi (collegamento in parallelo con il sistema elettrico, installazione dei contatori, attivazione dei contratti e assolvimento degli obblighi sulla regolazione dell’accesso alle reti). Non era necessario, per il periodo in questione, un’attestazione di soggetto terzo sull’allaccio alla rete interna, né l’effettiva produzione di energia poteva considerarsi requisito richiesto dalla disciplina vigente all’epoca.

Il Consiglio di Stato, ritenendo che tutti i requisiti fossero integrati al 30 dicembre 2010 secondo la documentazione presentata da Zignago Vetro, ha respinto l’appello di Gse. L’onere della prova di eventuali difformità rispetto alla dichiarazione aziendale gravava infatti sul gestore, cui è spettato dimostrare la non sussistenza delle condizioni, cosa che nel caso concreto non è avvenuta.

Di conseguenza, la decisione conferma quanto stabilito dal Tar Lazio: Zignago Vetro mantiene il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del secondo conto energia per il proprio impianto fotovoltaico, senza obbligo di restituzione degli incentivi già percepiti. Inoltre, Gse S.p.a. è stata condannata a rifondere a Zignago Vetro le spese del grado di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.