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Terra Madre ottiene giustizia sull'accesso ai fondi PNRR per il fotovoltaico


Pubblicato il: 12/10/2025

L’avvocato Patrizio Leozappa ha assistito Terra Madre – Società agricola a responsabilità limitata; gli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 6372/2025, proposto da Terra Madre – Società agricola a responsabilità limitata contro Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione III-ter, n. 11802/2025. La controversia ha riguardato il diniego da parte del GSE del contributo previsto dal PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare", per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 96 kW nel comune di Licodia Eubea (CT).

La vicenda trae origine dalla domanda di accesso ai contributi presentata da Terra Madre ai sensi del D.M. 19 aprile 2023 n. 211444, con indicazione nella domanda stessa di rientrare nella cosiddetta "Tabella 1A" (imprese agricole destinate all’autoconsumo), benché nella relazione tecnica e negli altri allegati la società avesse chiarito che l’investimento era da riferire invece alla "Tabella 4A" (investimenti agricoli eccedenti il limite di autoconsumo). Il GSE ha negato il contributo, considerando la richiesta come riferita a investimenti per l’autoconsumo e rilevando la mancata prova, tramite bollette, del fabbisogno energetico. Altri rilievi hanno riguardato la documentazione tecnica e la richiesta di "spostamento" della domanda tra le due categorie tabellari.

Terra Madre ha impugnato il provvedimento al TAR Lazio, che ha però respinto il ricorso, affermando l’incompatibilità del soccorso istruttorio per la rettifica della domanda in una procedura "a sportello" e la necessità di specifiche documentazioni tecniche e bollette a supporto. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la richiesta di un report tecnico distinto per ciascuno dei tre fabbricati interessati.

In appello, Terra Madre ha sostenuto che la volontà dell’impresa era chiaramente indirizzata verso la categoria degli investimenti eccedenti l’autoconsumo (Tabella 4A) e che la difformità nella domanda fosse un errore materiale riconoscibile, come testimoniato dalla documentazione allegata. Ha inoltre censurato la decisione di non applicare il soccorso istruttorio e la pretesa di bollette per una tipologia di investimento per cui tale requisito non era necessario.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo che il soccorso istruttorio sia praticabile anche nelle procedure "a sportello" almeno quando serve a chiarire evidenti errori materiali senza incidere sull’equilibrio e la par condicio tra i partecipanti. La sentenza evidenzia l’importanza della ricostruzione della volontà effettiva del richiedente, come emergente da tutti gli atti e documenti, e il rilievo dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini. Il Collegio ha riconosciuto che la richiesta di produzione di bollette e la necessità di specifici report tecnici erano ingiustificate alla luce dell’effettiva tipologia di investimento dichiarata.

La decisione del Consiglio di Stato quindi accoglie l’appello di Terra Madre, annulla il provvedimento di diniego del GSE del 4 ottobre 2024 e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate. Terra Madre, a seguito della sentenza, potrà accedere al contributo PNRR richiesto per l’impianto fotovoltaico, con significative ricadute in termini di sostegno agli investimenti per la transizione energetica nel settore agricolo.