Il GSE si conferma sulle verifiche per incentivi fotovoltaici contro Nextsun
Pubblicato il: 12/11/2025
L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Nextsun S.r.l.; l'avvocato Luciano Martucci ha rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato con la sentenza n. 9411/2025 (ricorso n. 6095/2024) su una controversia tra Nextsun S.r.l., azienda titolare di un impianto fotovoltaico sito a Jelsi (CB), e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
L'appello riguardava la richiesta di annullamento di due provvedimenti del GSE emessi a seguito di verifica sull'impianto fotovoltaico e della richiesta di revisione del diniego agli incentivi previsti dal II Conto Energia. La vicenda trae origine dall’istanza presentata da Nextsun il 30 dicembre 2010 per accedere agli incentivi del d.m. 19 febbraio 2007, a seguito dell’entrata in servizio del proprio impianto fotovoltaico.
Il GSE aveva riconosciuto a suo tempo la tariffa incentivante, ma, dopo sei anni, aveva avviato una verifica riscontrando che in una fotografia allegata alla domanda non risultavano visibili i cavi di ingresso sul lato destro del quadro di campo.
Nonostante i chiarimenti resi dalla società, il GSE aveva ritenuto non dimostrato in modo inequivocabile il completamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, necessario per l’accesso alle agevolazioni. Nextsun aveva impugnato i provvedimenti del GSE davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 6945/2024 aveva respinto il ricorso principale: secondo il TAR, la documentazione fotografica prodotta dalla società non permetteva di accertare il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti. Lo stesso motivo aveva portato al rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti.
Una seconda richiesta, avanzata ai sensi del d.l. 76/2020, era stata respinta per una motivazione ritenuta carente dal tribunale amministrativo. In appello, Nextsun aveva articolato tre motivi principali: irregolarità nell’istruttoria e nella valutazione delle prove fotografiche rispetto a un precedente della medesima Sezione del Consiglio di Stato; incompetenza del GSE nell’accertamento riguardo la fine lavori; assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela da parte del GSE dopo molti anni dall’originaria ammissione al beneficio.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, ha ritenuto che la valutazione delle fotografie, quale mezzo di prova principale richiesto dalla normativa, fosse corretta ai sensi dell’art. 5 d.m. 19 febbraio 2007. La mancanza, nella fotografia allegata all’istanza, dei collegamenti elettrici costituiva elemento ostativo non superato da dichiarazioni o altri documenti prodotti successivamente.
Il Collegio ha inoltre precisato che il GSE non ha svolto controlli di natura edilizia, limitandosi a verificare la sussistenza del requisito temporale richiesto dalla normativa di riferimento senza sindacare sulla validità dei titoli abilitativi edilizi. In ordine all’autotutela, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le decadenze dai benefici pubblici devono essere differenziate dai tipici provvedimenti di autotutela, in quanto caratterizzate da poteri vincolati e non discrezionali a fronte di presupposti oggettivi. È stato quindi riaffermato il potere-dovere, a carico del GSE, di controllare nel tempo la regolarità delle erogazioni delle risorse pubbliche.
La decisione finale conferma la legittimità del comportamento e dei provvedimenti adottati dal GSE, respingendo le doglianze della società appellante. Sul piano economico e giuridico, Nextsun perde il diritto ad accedere agli incentivi richiesti per carenza di prova del requisito temporale e, sebbene il danno economico sia rilevante, le spese sono state compensate dal Consiglio di Stato, tenuto conto della lunghezza del procedimento.

