GSE ottiene conferma della revoca incentivi per impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 12/12/2025
Gli avvocati Monica Mariani e Flavio Masi hanno assistito Euprojekt S.r.l.; gli avvocati Marco Orlando e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9414/2025 resa sulla causa n. 7852/2023, si è pronunciato sull’appello proposto da Euprojekt S.r.l. contro la decisione del TAR Lazio che aveva confermato la decadenza di un impianto fotovoltaico sito a Casale Monferrato dal diritto alle tariffe incentivanti concesse ai sensi del D.M. 5 maggio 2011. Il giudizio contrapponeva Euprojekt S.r.l., titolare dell’impianto, e il Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A., oggetto del provvedimento amministrativo impugnato.
La vicenda trae origine dal provvedimento adottato dal GSE il 4 luglio 2018, con cui si comunicava la decadenza dell’impianto dal diritto alle tariffe incentivanti. Alla base della decisione vi erano presunte irregolarità documentali relative alla certificazione di conformità dei moduli fotovoltaici, nonché la contestazione sull’autenticità di un Factory Inspection Attestation prodotto da Euprojekt S.r.l. Tali questioni sono state individuate nel corso di un procedimento di verifica con sopralluogo, condotto ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
La società appellante aveva impugnato la decisione del GSE davanti al TAR Lazio, lamentando che la revoca degli incentivi fosse ingiustificata poiché le difformità documentali fossero di natura formale e comunque irrilevanti, e che il TUV INTERCERT GmbH, ente certificatore, avesse rilasciato un precedente certificato di conformità ancora valido.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 7293/2023, aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decadenza alla luce della mancanza di certificazione conforme e del ritiro del certificato rilevante per l’accesso agli incentivi. Nel giudizio di appello Euprojekt S.r.l. ha riproposto due motivi principali: la non rilevanza delle presunte irregolarità nelle certificazioni ai fini della decadenza dalla tariffa base e la lamentata erroneità della sentenza di primo grado nel non aver considerato la validità di un certificato precedente mai revocato in via formale.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che il certificato utilizzato ai fini della richiesta incentivazione era stato ritirato dall’ente certificatore prima che l’istanza stessa venisse vagliata dal GSE. Inoltre, il certificato precedente era già scaduto quando la domanda di ammissione agli incentivi è stata presentata e non costituiva documentazione attuale ai fini della verifica.
Tra gli argomenti di diritto, il Collegio ha sottolineato l’onere della prova in capo al GSE per quanto concerne la sequenza alfanumerica dei moduli rispetto alle certificazioni prodotte; tuttavia, pur riconoscendo la parziale fondatezza del rilievo sull’insufficienza della prova circa la sequenza numerica, ha ritenuto dirimente il tema del ritiro del certificato di conformità. Quanto allo stato del legittimo affidamento lamentato da Euprojekt, il Consiglio ha ribadito che il diritto agli incentivi è comunque sottoposto a verifica e condizionato alla permanenza dei requisiti dichiarati.
La sentenza ha pertanto definitivamente respinto l’appello, confermando la legittimità della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti disposta da GSE. Euprojekt S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in favore di GSE in 4.000 euro oltre accessori di legge. Sul piano economico, la decisione comporta la perdita del diritto agli incentivi sull’impianto ed il pagamento delle spese, rafforzando la rilevanza delle verifiche documentali e dei requisiti stringenti nell’accesso ai benefici normativi previsti per il fotovoltaico.

