GSE vince sul fotovoltaico: confermata la decadenza dagli incentivi
Pubblicato il: 12/9/2025
L'avvocato Angelo Clarizia ha assistito Ing. Aldo Rainone & Figli s.r.l.; gli avvocati Antonio Pugliese, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9415/2025 (RG 7578/2023), ha definito il contenzioso tra Ing. Aldo Rainone & Figli s.r.l., società proprietaria di un impianto fotovoltaico a Sarno (SA), e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in merito alla decadenza dal diritto alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007. Il procedimento trae origine dalla comunicazione del GSE del 30 agosto 2016, che aveva escluso l’impianto dal beneficio in virtù della legge n. 129/2010. La società aveva impugnato la decisione senza successo dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 10269/2023 aveva respinto il ricorso, portando così alla proposizione dell’appello.
Oggetto della controversia è la spettanza della tariffa incentivante riconosciuta in origine il 5 luglio 2011, con contestazione rivolta dal GSE circa l’assenza del sistema di protezione di interfaccia e dei necessari collegamenti elettrici alla data dichiarata di fine lavori, condizione posta dalla normativa per l’accesso ai benefici. Sulla base di un raffronto tra fotografie dell’impianto scattate al momento dell’istanza e quelle del successivo sopralluogo, il GSE aveva ritenuto non dimostrata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, data fissata dalla l. 129/2010 per il diritto agli incentivi.
In primo grado, il TAR Lazio aveva già respinto le doglianze della società, ritenendo non sussistente la prova certa del completamento dell’impianto alla data dichiarata. Il giudice amministrativo aveva inoltre escluso la violazione dei termini procedimentali e la illegittimità delle procedure operative dettate dal GSE in materia di comunicazione fine lavori, evidenziando la conformità delle stesse al quadro normativo vigente.
Il Consiglio di Stato, nell’affrontare i motivi d’appello, ha ribadito alcuni principi consolidati: i provvedimenti di decadenza del GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011 non integrano autotutela sanzionatoria, ma espressione di un potere vincolato di verifica e accertamento, sottratto ai limiti temporali dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, previsto dal d.m. 31 gennaio 2014, ha natura ordinatoria. Quanto agli aspetti sostanziali, la documentazione fotografica prodotta dalla società non è risultata idonea a dimostrare l’esistenza, alla data prevista, dei componenti essenziali imposti dalla normativa tecnica e dalla legge per potersi considerare l’impianto ultimato.
Definitivamente pronunciando, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Ing. Aldo Rainone & Figli s.r.l. confermando la decadenza dal beneficio della tariffa incentivante. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado d’appello, quantificate in 4.000 euro oltre accessori in favore del GSE. La pronuncia, mantenendo fermo l’orientamento giurisprudenziale, ribadisce l’onere rigoroso della prova posta a carico dei beneficiari delle agevolazioni nel settore energetico e la rigidità dei requisiti temporali e documentali imposti dalle discipline incentivanti.

