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Biometano a Civitavecchia: il Consiglio di Stato respinge gli appelli del Comune e conferma le autorizzazioni ad Ambyenta Lazio


Pubblicato il: 12/9/2025

Gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio hanno assistito Ambyenta Lazio S.r.l.; l’avvocato Rosa Maria Privitera ha rappresentato la Regione Lazio; l’avvocato Enrico Michetti ha assistito il Comune di Civitavecchia.

Le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicate il 1° dicembre 2025 (n. 09432/2025, n. 09433/2025 e n. 09434/2025), hanno definitivamente respinto gli appelli proposti dal Comune di Civitavecchia contro la Regione Lazio e la società Ambyenta Lazio S.r.l. in relazione al progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di biometano in località Monna Felicita. Il cuore della vicenda giuridica riguarda la mancata impugnazione da parte del Comune dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, provvedimento ritenuto dotato di autonoma lesività e confluito nel successivo PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006.  

Il T.a.r. Lazio aveva già dichiarato improcedibili o inammissibili i ricorsi di primo grado, rilevando che l’omessa impugnazione dell’autorizzazione unica privava il Comune dell’interesse a coltivare le azioni contro gli atti regionali di VIA, AIA e PAUR. In appello, il Comune ha sostenuto che l’autorizzazione unica fosse stata impugnata o che non potesse essere contestata al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha accertato che il provvedimento non era stato notificato alla Città Metropolitana né erano stati formulati motivi specifici di doglianza, limitandosi il Comune a un richiamo meramente formale nell’epigrafe dei ricorsi.  

Le decisioni hanno ribadito la centralità del principio di autonoma lesività degli atti autorizzatori e la necessità di una loro tempestiva impugnazione, pena l’inammissibilità dei ricorsi successivi. Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato lo scollamento tra le censure formulate dal Comune e la natura dei provvedimenti impugnati, sottolineando come le doglianze fossero rivolte a profili estranei alla valutazione di impatto ambientale o alle autorizzazioni contestate.  

In conclusione, con le sentenze n. 09432/2025, n. 09433/2025 e n. 09434/2025, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente le pronunce del T.a.r. Lazio, respingendo gli appelli del Comune di Civitavecchia e condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio e della società Ambyenta Lazio S.r.l., liquidate in complessivi 10.000 euro per ciascun grado di giudizio. Le decisioni sanciscono la definitiva legittimità del procedimento autorizzatorio relativo all’impianto di biometano, rafforzando la posizione della Regione e della società proponente.