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ANAS mantiene la legittimità sulla riclassificazione della SS 719 Declassata per Prato


Pubblicato il: 12/9/2025

Gli avvocati Maria Pacifico e Nicoletta Malaspina hanno assistito ANAS s.p.a.; l'avvocato Giuseppe Vincelli ha rappresentato la Regione Toscana; gli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura hanno affiancato AIPE; gli avvocati Mauro Giovannelli e Matteo Cecconi hanno patrocinato Point Studio s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9439/2025, si è pronunciato sul ricorso n. 2162/2024 promosso da Point Studio s.r.l. contro ANAS s.p.a., Regione Toscana e AIPE, riguardante la riclassificazione della SS 719 “Declassata per Prato” e il conseguente diniego di rinnovo per 52 impianti pubblicitari su quella tratta stradale.

La controversia prende le mosse dalla decisione di ANAS, prot. 0552358 del 5 agosto 2022, di negare alla società Point Studio s.r.l. il rinnovo dell’autorizzazione all’istallazione di 52 impianti pubblicitari sulla SS 719, a seguito della comunicazione (nota 415538 del 20 giugno 2022) della variazione di classificazione della strada da extraurbana secondaria (tipo C) a extraurbana principale (tipo B). Tale modifica, in base all’art. 23 comma 7 C.d.S., rende vietata qualsiasi forma di pubblicità su tali strade. Point Studio aveva contestato sia la legittimità del provvedimento di ANAS sia la stessa riclassificazione della tratta stradale.

In primo grado, il TAR Toscana, con sentenza n. 771 del 25 luglio 2023, aveva respinto le doglianze di Point Studio, sancendo la legittimità della riclassificazione della SS 719 e confermando la natura di strada statale attribuita dalla normativa e dagli accordi regionali fra le amministrazioni interessate, oltre che il conseguente divieto di pubblicità.

Nell’atto di appello, Point Studio ha riproposto una pluralità di motivi, sostenendo che la classificazione doveva essere di competenza comunale, data la traversata della SS 719 all’interno del centro abitato di Prato (superiore a 10.000 abitanti); inoltre, secondo l’appellante, il tratto interessato non possedeva le necessarie caratteristiche tecniche per essere considerato una strada extraurbana principale. La società, poi, contestava anche la legittimità del procedimento di classificazione adottato da ANAS, ritenendo che fosse avvenuto in assenza dei presupposti di legge.

Il Consiglio di Stato, richiamando sia il DPCM del 20 febbraio 2018 sia i protocolli di intesa tra Governo e Regione Toscana che avevano coinvolto anche il Comune di Prato, ha giudicato fondata la natura statale della SS 719 e città la sua funzione di raccordo viario nazionale. Sul piano giuridico, la Corte ha sottolineato che la classificazione delle strade rientra nel potere discrezionale tecnico dell’ente gestore come individuato dalla normativa vigente e può essere sindacata solo in caso di manifesta irragionevolezza o palese errore, condizioni non ravvisate nella fattispecie.

I principali elementi giuridici di rilievo hanno riguardato la lettura della normativa, che attribuisce all’ente gestore ampia discrezionalità nella valutazione delle caratteristiche effettive della strada e, di conseguenza, nella classificazione funzionale. La sentenza ha altresì ribadito che il provvedimento di ANAS risulta in linea con le esigenze di sicurezza stradale, nonostante la presenza di taluni elementi tecnici non perfettamente conformi alle prescrizioni di legge.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Point Studio, confermando il rigetto della domanda e condannando la società alla rifusione delle spese legali in favore di ANAS per un importo complessivo di 6.000 euro oltre accessori di legge, disponendo invece la compensazione delle spese tra le altre parti. Sul piano economico, per Point Studio s.r.l. persiste il divieto di esercizio della pubblicità sulla tratta oggetto di causa; giuridicamente, la sentenza rafforza la posizione dell’ente gestore ANAS quale soggetto titolare del potere di classificazione anche in presenza di attraversamenti urbani di rilievo.