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ICA ottiene dall’Unione Montana Monti Azzurri l’accesso integrale agli atti di gara


Pubblicato il: 12/9/2025

Gli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza ed Enrico Bocchino hanno assistito I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.p.A.; l'avvocato Federica Ciciliani ha rappresentato Unione Montana dei Monti Azzurri.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull'appello proposto da I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.p.A. contro l’Unione Montana dei Monti Azzurri in relazione alla sentenza del TAR Marche n. 748/2025 e al provvedimento prot. n. 12029 del 19 giugno 2025, che aveva negato l’accesso integrale agli atti e alla relazione tecnica depositata nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento della riscossione coattiva dei tributi locali per il Comune di Civitanova Marche (n. 8050/2025 REG.RIC.). La società I.C.A. contestava la decisione che le aveva consentito un accesso solo parziale, oscurando parti essenziali dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria SORIT S.p.A.

L’origine del contenzioso risale all’aggiudicazione della gara il 28 maggio 2025, cui era seguita la mancata pubblicazione degli atti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria sulla piattaforma telematica. I.C.A., partecipante esclusa, aveva quindi presentato il 30 maggio 2025 un’istanza di accesso, cui l’Unione Montana aveva risposto con un provvedimento del 19 giugno 2025 ammettendo l’ostensione solo in forma oscurata di alcune parti. L’appellante sosteneva che elementi essenziali per la valutazione dell’offerta, tra cui la congruità dell’agio proposto e dei costi dichiarati, non erano verificabili senza l’accesso integrale alla documentazione tecnica.

Il TAR Marche aveva dichiarato irricevibile il ricorso di I.C.A. per tardività, ritenendo che il termine breve di dieci giorni per impugnare la decisione di oscuramento dell’offerta decorresse sempre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche qualora questa fosse priva di un’espressa decisione sull’oscuramento. Tale interpretazione, mirata a garantire la celerità delle procedure di gara, era stata contestata dall’appellante che riteneva la decorrenza del termine vincolata ad una comunicazione espressa e motivata circa l’oscuramento, avvenuta solo in data 19 giugno 2025.

Il Consiglio di Stato, accogliendo i primi due motivi di appello di I.C.A., ha chiarito che solo la comunicazione contestuale alla aggiudicazione e alle decisioni motivatamente assunte sull’oscuramento può far decorrere il termine breve di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. In assenza di tale contestualità, il termine decorre solo dalla effettiva conoscenza del provvedimento espresso sulla richiesta ostativa, superando così l’interpretazione del primo giudice. Inoltre, la sentenza evidenzia che la limitazione del diritto di accesso può avvenire solo laddove siano dimostrate specifiche esigenze di riservatezza su informazioni suscettibili di sfruttamento economico e che il provvedimento di oscuramento impugnato non era corredato da idonea motivazione.

La decisione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, ordinando all’Unione Montana dei Monti Azzurri l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria SORIT S.p.A., come richiesto da I.C.A. Spese di lite compensate per entrambe le fasi di giudizio. Giuridicamente, la pronuncia rafforza il diritto di accesso negli appalti pubblici e richiama gli enti all’obbligo di motivare puntualmente ogni limitazione, con importanti ricadute sulle modalità di gestione delle gare e sulla trasparenza amministrativa. Dal punto di vista economico, la decisione consente a I.C.A. di accedere pienamente alla documentazione di gara, con potenziale impatto sulle strategie difensive in merito alla legittimità dell’aggiudicazione.