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Il Comune di Casalbordino ottiene conferma sul limite temporale edilizio


Pubblicato il: 12/3/2025

Gli avvocati Andrea Filippini e Federica Ciciliani hanno rappresentato il Comune di Casalbordino. L’avvocato Andrea Buitoni ha assistito Tanytur Soc. Coop.

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, si è pronunciato sull’appello n. 489 del 2024 promosso dalla Tanytur Soc. Coop. contro il Comune di Casalbordino, concernente il rigetto dell’istanza di proroga dell’autorizzazione paesaggistica n. 13/2021 per il deposito temporaneo di strutture turistiche prefabbricate.

Il caso trae origine dall’installazione, da parte di Tanytur, di manufatti destinati a ricezione extra alberghiera nel campeggio Macondo, in aree soggette a vincolo paesaggistico, già oggetto di precedente ordine comunale di ripristino per opere abusive.

In seguito alla rimozione delle strutture, fu ottenuta una specifica autorizzazione paesaggistica per il deposito temporaneo di tali manufatti, per 180 giorni, su diverso terreno, con parere favorevole della Soprintendenza.

Alla scadenza, il Comune ha negato la richiesta di proroga con diversi atti successivi, sostenendo l’insussistenza di una base normativa per ulteriori estensioni temporali. La Tanytur ha proseguito la propria attività ricettiva mediante il deposito provvisorio dei prefabbricati su terreno incolto. L’iniziale autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune con parere favorevole della Soprintendenza, fissava in modo tassativo il termine massimo di 180 giorni. Alla scadenza, Tanytur ha più volte richiesto una proroga, tutte respinte dal Comune, che ha sottolineato la preclusione normativa a concederle.

Il provvedimento negativo è stato impugnato dalla società avanti al TAR Abruzzo, sezione di Pescara, che ne ha confermato la legittimità. Nel giudizio di primo grado, il TAR ha motivato la reiezione del ricorso sottolineando come l’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR 380/2001 consenta interventi di edilizia libera solo per esigenze temporanee, da rimuovere entro 180 giorni, termine ritenuto perentorio e non prorogabile. Anche la mancata nuova acquisizione di parere della Soprintendenza e la presunta carenza di comunicazione preventiva delle ragioni ostative sono stati giudicati irrilevanti.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello di Tanytur, ha ritenuto infondati i motivi di censura: offre una lettura della disposizione che valorizza la temporaneità dell’intervento, volta a soddisfare un’esigenza straordinaria e transitoria, che non può essere elusa tramite una sequenza di nuove istanze o procedimenti. Il termine dei 180 giorni è valutato quale limite normativo sostanziale e invalicabile, comprensivo di tutte le fasi realizzative e di smontaggio, e non ammette deroghe o proroghe.

La natura vincolata dell’azione amministrativa esclude rilievo a carenze procedurali quali la comunicazione motivata di rigetto o il mancato ulteriore parere della Soprintendenza, poiché non avrebbero potuto condurre a un diverso esito.

La sentenza n. 9264/2025 conferma il rigetto dell’appello e, di conseguenza, la legittimità del comportamento del Comune di Casalbordino nel negare la proroga del deposito temporaneo delle strutture turistiche prefabbricate.

Tanytur Soc. Coop. viene condannata alle spese in favore del Comune per un importo di 6.000 euro oltre accessori, con compensazione degli oneri relativi alle altre parti in giudizio. La decisione sancisce la rigidità del termine dei 180 giorni previsto per gli interventi di edilizia libera a carattere temporaneo e la sua non prorogabilità, confermando un orientamento rigoroso in materia di deroghe alla disciplina edilizia ordinaria.