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Iliad ottiene l’annullamento della revoca sull’antenna di Caserta


Pubblicato il: 12/10/2025

Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito ILIAD Italia S.p.a.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è pronunciato sull’appello di Iliad Italia S.p.a. contro la sentenza del Tar Campania n. 1991/2025, relativo al ricorso n. 5239/2025. Al centro del giudizio vi era la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Caserta e dall’ARPAC sulla richiesta di Iliad di installare una stazione radio base per rete mobile in via De Franciscis, 6. Il Tar aveva rigettato il ricorso di Iliad contro la diffida comunale e contro l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione tramite silenzio-assenso.

La vicenda trae origine dalla domanda di Iliad, presentata il 26 agosto 2022, per installare una stazione radio nel territorio del Comune di Caserta. Dopo il rilascio del parere favorevole dell’ARPAC sul rispetto dei limiti elettromagnetici e la comunicazione di inizio e fine lavori, la società si è trovata destinataria, il 30 maggio 2023, di una diffida del Comune che lamentava la violazione dei limiti distanziali da una scuola, carenze documentali e la mancata comunicazione di alcune attività. Successivamente, il Comune ha annullato in autotutela il titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso, ravvisando interesse pubblico superiore alla tutela della salute e la violazione di distanze da siti sensibili.

Il ricorso di Iliad fu ritenuto inammissibile dal Tar per sopravvenuto difetto di interesse dopo che il Comune aveva annullato il titolo autorizzativo. I motivi aggiunti furono ugualmente respinti, con il Tar che confermava la legittimità dell’azione del Comune fondata sulla tutela di interessi pubblici prevalenti, come la salute degli alunni della scuola limitrofa.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l’annullamento in autotutela del titolo autorizzativo fosse carente di una reale motivazione sul prevalente interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità, e che le motivazioni del Comune fossero troppo generiche. Si è rilevato che la distanza tra antenna e scuola era stata calcolata in modo errato e che la disciplina regolamentare comunale imponeva limiti ingiustificatamente stringenti e in parte in contrasto con la normativa nazionale. Ulteriore rilievo è stato dato alla mancanza di una effettiva comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’impianto e quello, anch’esso pubblico, di Iliad all’erogazione del servizio di telefonia mobile, servizio di pubblica utilità. È emersa anche la correttezza della documentazione prodotta da Iliad e l’insussistenza dei profili ostativi rilevati dal Comune, compreso il tema delle comunicazioni mancanti e dell’autorizzazione per la sismica.

La decisione del Consiglio di Stato accoglie integralmente l’appello di Iliad, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando fondate tutte le censure di Iliad, anche in relazione alle presunte carenze documentali e alla pretesa violazione del regolamento comunale sulle distanze da siti sensibili. Gli effetti giuridici sono la validità del titolo in capo a Iliad per l’installazione e la gestione dell’impianto radio base, mentre le conseguenze economiche immediate sono la possibilità per l’operatore di completare e attivare l’infrastruttura precedentemente sospesa. Le spese di giudizio per entrambe le fasi sono compensate.

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