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Regione Lombardia confermata sulla remunerazione delle funzioni sanitarie non tariffabili


Pubblicato il: 12/10/2025

Gli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons e Maria Silvia Ciampoli hanno assistito Policlinico San Donato s.p.a.; l'avvocato Marinella Orlandi ha rappresentato Regione Lombardia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 9469/2025 (ricorso n. 8152/2024), ha respinto l'appello presentato da Policlinico San Donato s.p.a. contro la Regione Lombardia in merito al riconoscimento e alla remunerazione delle cosiddette “funzioni non coperte da tariffe predefinite” nell’ambito delle prestazioni sanitarie per l’anno 2015.

La controversia nasce dall’impugnazione da parte del Policlinico San Donato della Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. X/5117 del 29 aprile 2016 che regolava il riconoscimento delle funzioni sanitarie particolari, non remunerate tramite le ordinarie tariffe ma attraverso fondi specifici. Il Policlinico, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, contestava in particolare la parte della delibera che, a suo dire, aveva attribuito fondi insufficienti agli erogatori privati, decurtando le somme loro spettanti e omettendo di riconoscere alla ricorrente una specifica funzione relativa al trattamento di pazienti anziani in aree metropolitane ad alta intensità abitativa, già riconosciuta in passato.

In primo grado, il TAR Lombardia (sentenza n. 678/2024) aveva dichiarato, in parte, improcedibile e, per il resto, respinto il ricorso del Policlinico San Donato, ritenendo corretta l’applicazione dei criteri previsti dalla D.G.R. n. X/5117/2016 e chiarendo che la funzione invocata era riconosciuta solo alle strutture che, secondo i criteri statistici e i parametri regionali, avessero diritto sulla base del rapporto tra posti letto e pazienti anziani dimessi.

L’appello del Policlinico si è concentrato sulla presunta erroneità della modalità di calcolo dei punteggi relativi ai sottocriteri concernenti i posti letto e sulla contestazione dell’uso di indicatori riferiti alla media regionale statistica, sostenendo che, in assenza di reparti materno-infantili, i valori relativi avrebbero dovuto coincidere e che i criteri sarebbero stati applicati in modo non coerente. La Regione Lombardia ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso, sollevando anche una eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non accolta dal Consiglio di Stato per tardività e inammissibilità.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello. Decisiva, tra gli elementi giuridici, è stata la puntuale ricostruzione dei criteri tecnici adottati dalla Regione per l’attribuzione dei fondi, fondata su parametri storicamente costanti e mai contestati: percentuale di dimessi ultra 75enni per DRG, densità abitativa del bacino di utenza, numero di posti letto e loro incidenza. La sentenza chiarisce che l’utilizzo della media regionale era giustificato e che la metodologia rispondeva a criteri oggettivi e trasparenti, non influenzabili dalla sola assenza di unità materno-infantili.

La sentenza del Consiglio di Stato conferma integralmente quella di primo grado, respingendo tutte le censure del Policlinico San Donato e confermando la validità e correttezza del sistema di assegnazione dei fondi della Regione Lombardia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità tecnica della questione.