Engie Servizi ottiene conferma dei canoni: respinto l’appello del Comune di Eboli
Pubblicato il: 12/10/2025
L’avvocato Francesco Vetrò ha rappresentato Engie Servizi S.p.A. L’avvocato Ferdinando Belmonte ha assistito il Comune di Eboli.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9471 del 2025 (RG 9631/2024), è intervenuto su una lunga controversia tra Engie Servizi S.p.A. e il Comune di Eboli in relazione ai canoni per la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione.
Oggetto del contenzioso erano la legittimità della rideterminazione in autotutela dei canoni dovuti dal Comune per il periodo dal 2009 al 2022 e il diritto di Engie al pagamento degli importi maturati per l’anno 2022. La vicenda ha avuto origine dal contratto di appalto stipulato nel 2009 tra le parti per la gestione del servizio di illuminazione pubblica.
Nel 2022 il Comune di Eboli ha adottato una determinazione dirigenziale che riduceva retroattivamente i canoni corrisposti ad Engie e disponeva un conguaglio. Engie ha impugnato tali provvedimenti sostenendone l’illegittimità sia sotto il profilo dell’irragionevolezza temporale sia per violazione delle regole sull’autotutela amministrativa, chiedendo al contempo l’accertamento del proprio credito per il 2022.
In primo grado, il TAR Salerno aveva dapprima declinato la giurisdizione, soluzione poi annullata su appello di Engie dal Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa e disposto il rinvio al TAR. Quest’ultimo ha successivamente accolto il ricorso di Engie, annullando i provvedimenti comunali e ordinando il pagamento dei canoni dovuti per il 2022.
Di fronte alla pronuncia favorevole ad Engie, il Comune di Eboli ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, contestando la mancata tutela dell’interesse pubblico e l’asserita inopponibilità del proprio credito in compensazione, oltre a sollevare questioni di prescrizione, legittimità costituzionale e merito. Engie, costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo le questioni assorbite dal TAR.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’impugnazione del Comune su tutti i profili esaminati. Ha anzitutto dichiarato inammissibili per tardività le riproposizioni dei motivi assorbiti da parte di Engie perché proposte oltre i termini di rito. Sul merito, ha confermato che il provvedimento di rideterminazione dei canoni adottato a distanza di dieci anni (rispetto alla determinazione originaria del 2012) viola il principio, previsto dall’art. 21-nonies, dell’esercizio dell’annullamento d’ufficio entro termini ragionevoli.
Il Collegio ha sottolineato che questa disciplina risponde a esigenze di certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento del privato, anche in materia di somme corrisposte dalla pubblica amministrazione. Punto centrale della decisione è l’inapplicabilità nel caso concreto dei più recenti termini legislativi, ma la sussistenza, comunque, del limite del termine ragionevole (ampiamente superato). Non ha ritenuto fondate le questioni di costituzionalità prospettate dal Comune: la tutela dell’interesse pubblico non consente un esercizio indeterminato del potere d’annullamento d’ufficio, e la disciplina dell’autotutela amministrativa è conforme alla Costituzione e ai principi europei di certezza del diritto.
La sentenza ha dunque confermato l’illegittimità dell’intervento di autotutela del Comune, mantenendo ferma la condanna al pagamento, in favore di Engie, dei canoni contrattuali per il 2022 secondo i criteri di revisione applicati in precedenza, oltre agli interessi moratori. L’amministrazione comunale dovrà liquidare le somme dovute, non potendo opporre in compensazione crediti derivanti dall’illegittimo provvedimento annullato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della complessità della questione e per la parziale modifica della motivazione di primo grado.

