Ekene ottiene rinvio al TAR nella gara per il centro Mattei
Pubblicato il: 12/11/2025
Gli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli e Angelica Maria Nicotina hanno assistito Ekene Cooperativa Sociale Onlus. l'avvocato Roberto Manservisi ha rappresentato Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Cooperativa Sociale.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9472/2025 (RG n. 1960/2025), ha accolto l'appello promosso da Ekene Cooperativa Sociale Onlus in relazione alla procedura CIG 8920701B56 per l'affidamento della gestione del centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale di via Mattei 60 a Bologna. Le parti coinvolte sono la ricorrente Ekene, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, il Ministero dell’Interno, ANAC e il Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Cooperativa Sociale. Oggetto della controversia è stata la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 874/2024, impugnata da Ekene.
La vicenda trae origine dalla gara bandita dalla Prefettura per la gestione del centro. Nella graduatoria provvisoria, Ekene risultava seconda, preceduta da Badia Grande e seguita da L’Arcolaio. Dopo l’esclusione di Badia Grande, Ekene è stata sottoposta a verifica dei requisiti professionali, coinvolgendo anche la società Per Voi Cooperativa Sociale, da cui aveva acquisito i requisiti tecnici tramite cessione e affitto di ramo d’azienda. La Prefettura, rilevata l’irregolarità del DURC su Per Voi Cooperativa e presunti carichi pendenti, ha escluso Ekene con provvedimento del 12 gennaio 2024. Successivamente, l’appalto è stato aggiudicato a L’Arcolaio. Ekene ha impugnato sia il provvedimento di esclusione sia l’aggiudicazione. Poco prima dell’udienza pubblica dinanzi al TAR, L'Arcolaio ha proposto ricorso incidentale contestando il punteggio tecnico attribuito a Ekene.
Il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 874/2024, ha dato priorità all’esame del ricorso incidentale di L'Arcolaio, accogliendolo entro i limiti dell’interesse e dichiarando poi improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi principale e aggiunti di Ekene. La sentenza è stata impugnata da Ekene davanti al Consiglio di Stato, che ha esaminato il provvedimento in appello.
Gli elementi giuridici centrali sono stati il rapporto di priorità logica nell’esame tra ricorso principale e incidentale e la corretta interpretazione del diritto processuale amministrativo. Il Consiglio ha chiarito che, secondo la giurisprudenza consolidata e in particolare la recente Adunanza Plenaria n. 16/2024, il ricorso principale deve avere priorità nell’esame rispetto a quello incidentale, soprattutto quando quest’ultimo non è escludente ma solo volto alla rimodulazione dei punteggi.
Accogliendo il motivo di appello di Ekene, il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per error in procedendo e ha disposto il rinvio dell’intera controversia al TAR Emilia-Romagna, affinché siano esaminati nel merito i gravami principali ancora pendenti. Sono state compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. La decisione comporta la riapertura della questione davanti al giudice di primo grado, sospendendo di fatto le conseguenze dell’aggiudicazione fino a nuova pronuncia.

