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Tivano Srl ottiene l’annullamento del canone unico provinciale maggiorato


Pubblicato il: 12/11/2025

Gli avvocati Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola hanno assistito Tivano S.r.l. L’avvocato Emanuela Luglio ha rappresentato la Provincia di Potenza.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9478/2025 (RG 3028/2025), ha deciso sull’appello proposto dalla Provincia di Potenza contro Tivano S.r.l., società titolare di impianti eolici nel territorio provinciale, avverso la sentenza n. 108/2025 del TAR Basilicata.

La controversia verteva sulla legittimità della disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) applicato dalla Provincia alle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico con impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La vicenda origina dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 38/2023, con la quale la Provincia aveva modificato il regolamento sul CUP, stabilendo per i produttori privati di energia da fonti rinnovabili una tariffa più elevata rispetto a quella minima di 800 euro prevista dalla legge, portandola fino a 7,50 euro/mq per l’occupazione del sottosuolo.

Tivano S.r.l., ricevuto l’avviso di pagamento, aveva impugnato la deliberazione e gli atti connessi, sostenendo l’illegittimità della norma provinciale in quanto contrastante con la disciplina nazionale che prevede una tariffa forfettaria a favore di chi svolge attività strumentali ai servizi di pubblica utilità.

Il TAR aveva in primo luogo dichiarato in parte inammissibile il ricorso e, per la parte sulla modifica regolamentare, rilevato la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento della delibera con effetti "erga omnes" in altro parallelo giudizio. La Provincia ha impugnato la sentenza sostenendo sia l’irricevibilità del ricorso per tardività sia, nel merito, la legittimità del proprio operato sulla base del principio di invarianza di gettito.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo sul punto relativo all’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento della delibera non era ancora definitivo. Nel merito, invece, i giudici hanno ritenuto fondato quanto dedotto da Tivano S.r.l.: la normativa nazionale impone per tali occupazioni la misura forfettaria minima di 800 euro, in ragione della rilevanza pubblicistica delle attività di produzione e trasmissione dell’energia anche da parte di privati e indipendentemente dalla loro natura lucrativa. È stato inoltre evidenziato che la tariffa agevolata non può essere superata dall’ente locale per assicurare l’invarianza del gettito, trattandosi di una scelta normativa vincolante che trova giustificazione, tra l’altro, nella filiera integrata e nel carattere essenziale del servizio energetico.

La decisione annulla, dunque, la parte della delibera provinciale che aveva introdotto una tariffazione superiore per Tivano S.r.l., con il conseguente obbligo per la Provincia di rideterminare conformemente il CUP dovuto. Le istanze di costituzionalità avanzate dalla Provincia sono state ritenute infondate. Le spese sono state compensate in ragione della complessità del caso.