Presidenza del Consiglio ottiene via libera alle tariffe bus Giubileo
Pubblicato il: 12/11/2025
L’avvocato Bruno Bitetti ha rappresentato Deangelisbus s.r.l., Società Pontina Trasporti s.r.l., Giuntabus Trasporti s.r.l., Autoservizi Magni Luigi e Figli s.r.l., Beebus Spa, Trotta Bus Services s.p.a., Generalservices s.r.l., Autolinee Crognaletti s.r.l., We Bus Travel s.r.l., Nuova Tesei Bus s.r.l., Eurobus Gt Consorzio, Autolinee Curcio s.r.l., S.E.A.T. - Società Esercizio Autotrasporti Tricase s.r.l., Ias Touring s.r.l., Chiesa s.r.l., Bonelli Bus di Bonelli Dedeo e Marco & C. s.a.s., Autolinee Viaggi e Turismo Polidori Bruno e Filippo s.r.l., Frama per Servizi Automobilistici s.r.l., Fiaschetti Pullmans di P. Fiaschetti & C. s.a.s., Erika s.r.l.; l’avvocato Sabrina Cornacchia ha rappresentato Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.; l’avvocato Rodolfo Murra ha rappresentato Roma Capitale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello n. 3707/2025 proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025) avverso la sentenza del Tar Lazio n. 6949/2025. La controversia era incentrata sulla legittimità delle ordinanze commissariali nn. 33 e 50 del 2024 che avevano temporaneamente modificato il sistema tariffario per i bus turistici nell’area di Roma Capitale in vista delle celebrazioni del Giubileo, incidendo sull’accesso e la circolazione nella ZTL e introducendo un biglietto agevolato, contestate da numerose società operanti nel settore del trasporto turistico.
Le ordinanze erano state impugnate richiedendo la loro annullabilità per asserita violazione delle competenze attribuite dalla legge al Commissario Straordinario, sostenendo che la modifica delle tariffe per l’accesso alla ZTL dei bus turistici rientrasse nelle attribuzioni di Roma Capitale, mentre il Commissario avrebbe avuto solo poteri di coordinamento.
Il Tar aveva accolto questa impostazione, ritenendo che il potere di regolamentazione spettasse alla Giunta Comunale ai sensi del Codice della Strada. La sentenza oggetto di appello rappresenta quindi il secondo grado di giudizio su un tema di afferenza tra potere commissariale straordinario e potestà regolamentare dell’ente locale.
Nel ricorso in appello la Presidenza del Consiglio contestava l’interpretazione restrittiva dei poteri commissariali adottata dal Tar, sostenendo che le ordinanze, pur modificando il quadro tariffario della mobilità urbana, fossero pienamente funzionali e strumentali alla gestione della mobilità e dell’ordine pubblico in vista dello straordinario evento religioso. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello, valorizzando il carattere derogatorio, temporaneo e strumentale delle ordinanze adottate dal Commissario Straordinario per il Giubileo ai sensi dei poteri conferiti dalla legge n. 234/2021.
Il collegio ha sottolineato come le ordinanze in questione, mirate a incentivare l’uso dei parcheggi periferici devitalizzando l’accesso dei bus turistici alle aree centrali, siano state adottate nella cornice dei poteri extra ordinem spettanti al Commissario in presenza di esigenze di urgenza e necessità legate all’impatto senza precedenti sull’assetto urbano e la gestione della mobilità cittadina. Dal punto di vista giuridico, la decisione fa leva sulla possibilità per il Commissario di operare tramite ordinanze contingibili e urgenti in deroga alla normativa ordinaria, in coerenza con quanto disposto dalla legge istitutiva dei poteri commissariali per il Giubileo.
Secondo il Consiglio di Stato i presupposti di contingibilità e urgenza erano effettivamente sussistenti a fronte dell’arrivo di milioni di pellegrini e turisti, e la misura adottata risultava proporzionata e ragionevole rispetto agli obiettivi di tutela della mobilità e dell’ordine pubblico. In conseguenza dell’accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio, respingendo integralmente il ricorso di primo grado.
Sono dunque confermate la validità delle nuove tariffe applicate ai bus turistici per il periodo giubilare e la legittimità delle ordinanze commissariali adottate dal Commissario di Governo. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

