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Ecoambiente si conferma aggiudicataria nella gara Gaia per lo smaltimento fanghi


Pubblicato il: 12/12/2025

Gli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo hanno rappresentato Ecoambiente s.r.l.; l’avvocato Davide Angelucci ha rappresentato Gaia s.p.a.; gli avvocati Elisa Vannucci Zauli e Francesco Guastapaglia hanno rappresentato Pieri Ecologia s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 9484/2025 (ricorso n. 2085/2025), ha definito il contenzioso insorto tra Pieri Ecologia s.r.l., Ecoambiente s.r.l. e Gaia s.p.a. in merito alla procedura CIG B0509E12BC, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di caricamento, prelievo, trasporto e avvio a recupero/smaltimento finale dei fanghi e dei rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da Gaia s.p.a. per le province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia.

La gara, pubblicata nel marzo 2024 per un importo complessivo di 4.962.966,21 euro, prevedeva l’aggiudicazione al minor prezzo e contemplava la possibilità per gli operatori di indicare un contratto collettivo diverso da quello di gara, purché garantisse tutele equivalenti.

La procedura di gara vedeva la presentazione di quattro offerte, tra cui quella di Pieri Ecologia s.r.l. in RTI con Aquaser s.r.l. e quella del RTI guidato da Ecoambiente s.r.l. (con Verde Ambiente s.r.l. e Eco-Ambiente s.r.l.), la quale risultava aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 48,87%. Venivano quindi attivate le verifiche di anomalia, congruità dei costi della manodopera, nonché sull’equivalenza delle tutele offerte dai diversi CCNL. Ecoambiente presentava il CCNL Igiene Ambientale in luogo di quello Logistica Trasporto merci indicato dalla stazione appaltante. Pieri Ecologia, previa esclusione di una concorrente, formulava ricorso contro l’aggiudicazione del servizio, contestando l’equivalenza dei CCNL e la congruità dell’offerta, sostenendo che le tutele economiche e normative garantite da Ecoambiente sarebbero state inferiori e che la valutazione di Gaia s.p.a. fosse carente.

In primo grado, il TAR Toscana ha respinto il ricorso di Pieri Ecologia (sentenza n. 173/2025), ritenendo infondate le censure mosse sull’equivalenza dei CCNL e sulla verifica dell’anomalia. Pieri Ecologia ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato, reiterando le doglianze sulla presunta non equivalenza tra i contratti collettivi e sulla presunta inadeguatezza dell’analisi svolta dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha esaminato in dettaglio la disciplina sulla verifica di equivalenza dei CCNL, le relative istruttorie condotte dalla stazione appaltante e il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta. Ha sottolineato che la valutazione della stazione appaltante deve avere carattere olistico e non meramente atomistico, tenuto conto della coerenza dell’insieme delle tutele e delle compensazioni tra singoli scostamenti.

Nel caso concreto, le verifiche svolte da Gaia s.p.a. (anche tramite un consulente del lavoro) hanno evidenziato che il CCNL applicato da Ecoambiente garantiva tutele complessive almeno equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis sia dal punto di vista economico che normativo, con livelli retributivi superiori e scostamenti compensati dalle diverse articolazioni contrattuali. Analogamente, le valutazioni sull’efficienza organizzativa e sulla congruità dei costi della manodopera sono state valutate esaustivamente sulla base delle giustificazioni dettagliate prodotte da Ecoambiente.

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello, confermando la correttezza e la completezza delle determinazioni della stazione appaltante. Le conseguenze giuridiche della decisione consistono nel definitivo consolidamento dell’aggiudicazione in favore del RTI Ecoambiente per l’appalto bandito da Gaia s.p.a., mentre, dal punto di vista economico, viene sancita la legittimità dell’offerta con il ribasso proposto e la sua sostenibilità. È stata inoltre disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.