Edpr Villa Galla vince sulla tariffa unica per le energie rinnovabili
Pubblicato il: 12/12/2025
Gli avvocati Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola hanno rappresentato Edpr Villa Galla S.r.l. L'avvocato Emanuela Luglio ha assistito la Provincia di Potenza.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sul caso n. 3026/2025 RG, riguardante la legittimità del canone unico patrimoniale imposto dalla Provincia di Potenza a Edpr Villa Galla S.r.l., società attiva nella produzione di energia eolica nel territorio potentino. La causa ha ad oggetto la delibera consiliare provinciale n. 38 del 31 ottobre 2023, con cui la Provincia aveva elevato il canone annuale dovuto per l’occupazione di sottosuolo pubblico da parte dei produttori di energia da fonti rinnovabili, superando la cifra minima forfettaria prevista dalla normativa statale.
Il contenzioso origina dal ricorso promosso dalla società Edpr Villa Galla S.r.l. contro una serie di atti provinciali volti a modificare la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) con applicazione retroattiva dal 2021. L'oggetto principale era la pretesa di applicare una tariffa minima nazionale (800 euro) anziché l'importo assai più elevato introdotto dal regolamento provinciale (7,50 euro/mq).
La società ha contestato il potere della Provincia di derogare alla disciplina statale, sottolineando l’illegittimità dell’atto anche per violazione di principi comunitari e costituzionali. Nella fase di primo grado, il TAR Basilicata aveva dichiarato nei confronti di Edpr la parziale inammissibilità e irricevibilità del ricorso, sancendo la cessazione della materia del contendere in ragione di un annullamento analogo già disposto in un diverso giudizio su istanza di altra società. Edpr, tuttavia, ha impugnato in appello tali statuizioni, lamentando l’assenza di una decisione definitiva e riproponendo i motivi di merito sull’illegittimità degli atti provinciali.
Il Consiglio di Stato ha esaminato l’opposizione della Provincia, che insisteva sulla tempestività del ricorso e sulla correttezza nel modificare le tariffe in ossequio al principio di invarianza del gettito, nonché sulla non estensibilità del regime di favore agli operatori privati. Al contempo, la società appellante incidentale ha sottolineato la diretta riconducibilità della propria attività al regime agevolato previsto dal legislatore, basato sul ruolo pubblico essenziale assunto dalla produzione, trasmissione e dispacciamento di energia, indipendentemente dalla natura privata o lucrativa dell’operatore.
La decisione del Consiglio di Stato ha ribaltato le statuizioni di merito del TAR sul punto chiave: la normativa nazionale, in particolare l’art. 1, comma 831 della l. 160/2019 come interpretato dal D.L. 146/2021, si applica anche ai produttori privati di energia da fonti rinnovabili, imponendo che per le occupazioni permanenti con impianti funzionali al servizio a rete il canone annuo debba essere fissato nella misura minima e forfettaria di 800 euro.
Il Collegio ha escluso la possibilità per la Provincia di derogare a tale disciplina tramite regolamento, ritenendo illegittimo l’incremento della tariffa operato con la delibera impugnata. La sentenza in commento ha quindi determinato la nullità, in parte qua, della delibera provinciale n. 38/2023 e dell’allegata relazione istruttoria, nonché la necessità di rideterminare gli importi oggetto degli avvisi di pagamento, con conseguenze economiche favorevoli per la società ricorrente in termini di minor carico tributario.
Dal punto di vista giuridico, il pronunciamento rafforza l’interpretazione estensiva del regime agevolato in favore dei produttori di energia rinnovabile e tutela il principio di certezza normativa nei rapporti tra imprese e enti territoriali. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità e novità delle questioni sottoposte.

