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Etea Energia e Sedamyl vincono sull’annullamento tardivo dei TEE


Pubblicato il: 12/12/2025

Gli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio hanno assistito Etea Energia S.r.l. e Sedamyl S.p.A.; gli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda), con la sentenza n. 9498/2025, ha accolto l’appello proposto da Etea Energia S.r.l. e Sedamyl S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) relativo al diniego di riconoscimento di certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) derivanti da un progetto di recupero termico nello stabilimento Sedamyl. Il caso trae origine dal rigetto opposto dal GSE nel 2016 alla richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0279542004712R019-1#8, ritenendo il progetto non conforme alle normative e ai principi di addizionalità richiesti dal d.m. 28 dicembre 2012.

La vicenda prende avvio dal progetto presentato da Etea Energia nel 2011, che prevedeva il recupero di calore dai fumi di scarico di un impianto cogenerativo (CHP2) per ridurre i consumi di vapore dello stabilimento Sedamyl, produttore di ingredienti alimentari. Il progetto fu inizialmente ritenuto conforme dall’Autorità competente e ottenne l’approvazione (PPPM) nel 2012. Nei periodi successivi, il GSE riconobbe i titoli TEE per otto richieste di rendicontazione, ma negò la nona, giudicando che il risparmio conseguito non fosse addizionale e che il recupero di calore non fosse strettamente integrato con altre misure di efficienza. Il rigetto fu impugnato prima davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso, e poi davanti al Consiglio di Stato con l’odierno appello.

Davanti al Consiglio di Stato, Etea e Sedamyl sostenevano che il GSE avesse rivalutato a posteriori la conformità del progetto in modo illegittimo e tardivo, incidendo su un’autorizzazione ormai consolidata. Nel frattempo, erano state anche richieste inutilmente la revoca del provvedimento lesivo e la conferma dei titoli già ottenuti, con ulteriori provvedimenti negativi del GSE.

La decisione del Consiglio di Stato si concentra sulla natura dell’atto di rigetto adottato dal GSE. I giudici hanno rilevato che il diniego impugnato rappresenta esercizio di autotutela, assimilabile all’annullamento d’ufficio ex articolo 21-nonies della legge 241/1990, non trattandosi di nuove informazioni o inadempienze nel corso degli anni, bensì di una rivalutazione tardiva degli stessi elementi già a suo tempo considerati e positivamente valutati. Il Consiglio di Stato osserva che tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e tutela dell’affidamento e considera che il GSE abbia agito con eccessivo ritardo, violando la soglia temporale anche secondo la normativa previgente alla riforma legislativa del 2015.

In base a tali argomentazioni, il Consiglio di Stato annulla il provvedimento lesivo e accoglie il ricorso originario delle società, in riforma della sentenza del TAR Lazio. Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono l’annullamento del diniego GSE e la piena validità, ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi, dell’attività dimostrata da Etea Energia e Sedamyl. Le eventuali ricadute economiche sono indirettamente collegate al riconoscimento degli incentivi per efficienza energetica e al consolidamento delle posizioni già acquisite dalle società. Le spese di entrambi i gradi vengono compensate per la particolarità e la complessità delle questioni trattate.