Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del diniego GSE sugli incentivi mini-eolico
Pubblicato il: 12/12/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Mwg Invest S.r.l. Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9503/2025 (ricorso n. 7483/2024), ha deciso sulla vicenda che ha visto contrapposti Mwg Invest S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., relativamente al diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione per tre impianti mini-eolici siti nel Comune di Potenza.
Il contenzioso riguarda il provvedimento del GSE datato 23 marzo 2018 e due provvedimenti del 4 aprile 2018, con cui era stato negato il riconoscimento degli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti denominati “Giarrossa G6”, “Giarrossa G2” e “Giarrossa G3A”, tutti di proprietà dell’appellante.
La controversia si è sviluppata in seguito al diniego opposto dal GSE alla richiesta di incentivazione avanzata da Mwg Invest S.r.l. per i tre impianti mini-eolici. Il GSE aveva rilevato l’esistenza di un artato frazionamento degli impianti, finalizzato ad aggirare la soglia di potenza (60 kW) fissata dal decreto ministeriale per l’accesso diretto alle tariffe incentivanti. Secondo il GSE, gli impianti erano infatti da considerarsi complessivamente come un unico impianto, data la riconducibilità allo stesso produttore, la loro localizzazione su particelle catastali contigue, nonché la coincidenza e la prossimità delle date di richiesta di titoli autorizzativi e di entrata in esercizio.
In primo grado, il TAR Lazio (sentenza n. 13500/2024) aveva respinto il ricorso della società richiedente, sostenendo che vi fosse stato un artificioso frazionamento della potenza degli impianti, stante la loro ubicazione su particelle catastali contigue e una serie di elementi temporali convergenti sulle fasi autorizzative e realizzative degli impianti.
Nel giudizio d’appello, Mwg Invest S.r.l. ha articolato tre motivi di censura: negazione dell’artato frazionamento per mancata contiguità degli impianti e presunta violazione della disciplina applicativa, lamentata applicazione retroattiva del D.M. 2016, e infine la denuncia della violazione del principio di proporzionalità per la mancata attribuzione di almeno una tariffa incentivante.
Il Consiglio di Stato, richiamando la disciplina vigente e la definizione ministeriale di impianto alimentato da fonti rinnovabili, ha ritenuto corretta la posizione del GSE, convalidando l’unitarietà degli impianti frazionati anche sulla base della localizzazione dei misuratori e delle altre circostanze fattuali. Ha inoltre ribadito che le procedure applicative costituiscono atti generali interpretativi coerenti con il dettato normativo, e che il mancato accesso agli incentivi, a fronte dell’accertato artato frazionamento, risponde ai principi della regolamentazione di settore.
Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. In conseguenza della pronuncia, Mwg Invest S.r.l. rimane esclusa dagli incentivi richiesti per tutti e tre gli impianti e viene condannata alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 3.500 euro oltre accessori di legge. La sentenza ribadisce l’indirizzo per cui, in presenza di frazionamento artato degli impianti, nessuno di essi può accedere in via autonoma al regime di incentivazione.

