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Il Vigo di Marilleva ottiene l’annullamento dell’accertamento fiscale per erronea qualificazione


Pubblicato il: 12/4/2025

Il Dott. Comm. Antonio Borghetti ha assistito Il Vigo di Marilleva S.d.f. e il socio di fatto, entrambi ricorrenti nel giudizio. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento si è costituita in giudizio come parte resistente.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, Sezione 1, con sentenza n. 365/2025 depositata il 3 dicembre 2025, ha accolto il ricorso proposto dalla società di fatto Il Vigo di Marilleva, annullando gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2016, 2017 e 2018 in materia di IVA e IRAP.

La vicenda trae origine dalla contestazione dell’Amministrazione finanziaria, che aveva ritenuto sussistente una società di fatto operante nel settore ricettivo all’interno del complesso immobiliare “Residence Marilleva 1400”, qualificando l’attività come impresa commerciale e imputando redditi e tributi conseguenti.

La difesa ha invece dimostrato che il compendio immobiliare era da sempre gestito come multiproprietà, con piccoli proprietari titolari di quote turnarie e con la disponibilità di settimane predeterminate, mentre le società commerciali operanti all’interno fornivano esclusivamente servizi accessori di vitto e intrattenimento.

Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che per l’IRAP, tributo non armonizzato, non sussisteva alcun obbligo preventivo, mentre per l’IVA, pur essendo tributo armonizzato, la configurazione di una società di fatto equiparata ad una società in nome collettivo rendeva inattuabile il contraddittorio preliminare. È stato invece accolto il motivo centrale di ricorso, relativo all’errata qualificazione della comunione immobiliare come società di fatto.

La Corte ha evidenziato come la documentazione prodotta dimostrasse l’esistenza di una comunione formalmente istituita e regolata secondo il codice civile, con gestione riconducibile ad una multiproprietà immobiliare. Gli avvisi di accertamento, fondati sulla ricostruzione di una società di fatto, sono stati ritenuti viziati in quanto privi degli elementi costitutivi richiesti dall’art. 2247 c.c. e distonici rispetto alla natura giuridica della comunione.

La pronuncia assume rilievo anche per i procedimenti paralleli incardinati avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma nei confronti dei presunti soci di fatto, poiché ribadisce il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve fornire prova rigorosa degli elementi costitutivi del contratto di società e non può confondere la gestione di una multiproprietà con l’esercizio di un’attività imprenditoriale collettiva.

La sentenza n. 365/2025, oltre ad annullare gli accertamenti, conferma l’orientamento della Suprema Corte volto a richiedere la dimostrazione chiara e puntuale della sussistenza di una società di fatto ai fini tributari.