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Via Ingegneria legittima aggiudicataria sugli appalti progettazione ANAS


Pubblicato il: 12/8/2025

Gli avvocati Petitto e Gaito hanno assistito Via Ingegneria s.r.l.; gli avvocati Cascavilla e De Pellegrin hanno rappresentato ANAS s.p.a.; gli avvocati Cancrini, Vagnucci e Bruto Gaggioli Santini hanno rappresentato RPA s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9509 del 2025 nel procedimento n. 2829/2025, ha deciso una controversia riguardante l’aggiudicazione del lotto 2 (Sardegna) della gara indetta da ANAS s.p.a. per un accordo quadro di servizi di progettazione e indagini tecniche sulle opere pubbliche. Le parti principali erano RPA s.r.l. (in proprio e come capogruppo mandataria di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), ANAS s.p.a. e Via Ingegneria s.r.l., quest’ultima aggiudicataria provvisoria della commessa.

La controversia trae origine dalla partecipazione dei due raggruppamenti (RPA e Via Ingegneria) alla gara relativa al lotto “ITG2 (Sardegna)”, per un importo massimo di 15 milioni di euro. La commissione di gara aveva attribuito il punteggio maggiore al raggruppamento guidato da Via Ingegneria, motivando l’attribuzione dei punti sulla base delle evidenze documentali fornite.

RPA aveva contestato l’aggiudicazione, sostenendo che Via Ingegneria non avrebbe svolto attività di progettazione esecutiva per una delle opere richieste (Viadotti Adda Bitto e Talamona), come invece valorizzato nel sub-criterio tecnico B.1.1 della legge di gara, e che la documentazione presentata a comprova da Via Ingegneria fosse inidonea o addirittura relativa a incarichi svolti da altri soggetti. Inoltre, contestava l’omessa valorizzazione della propria analoghe esperienza e la presunta irregolarità formale dei contratti addotti a dimostrazione da Via Ingegneria.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sentenza n. 85/2025), RPA proponeva appello riproponendo tutte le censure: errata attribuzione della paternità progettuale, doppia spendibilità di requisiti tecnici, nullità dei contratti di subappalto con cui Via Ingegneria aveva dichiarato la propria esperienza e pretesa omessa istruttoria nei riguardi della propria offerta. Gli stessi motivi aggiunti ruotavano attorno alla richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione impugnata e alla pretesa obbligatorietà per ANAS di compiere ulteriori verifiche istruttorie.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, ha sottolineato che la lex specialis stabiliva che la riconducibilità della progettazione doveva essere documentata da atti dei committenti e dalla presenza dei riferimenti del professionista firmatario negli elaborati tecnici. La documentazione fornita da Via Ingegneria – tra cui una dichiarazione della società committente Cossi Costruzioni — ha dimostrato che l’attività richiesta era stata effettivamente svolta dal direttore tecnico della società appellata, ing. Piazza, elemento idoneo a soddisfare parametro e punteggio previsti dalla legge di gara, anche in considerazione della compresenza di diverse tipologie di elaborati (esecutivi e costruttivi) e della loro attinenza temporale e oggettiva.

I giudici hanno escluso vi fosse una duplicazione indebita dei requisiti professionali o una nullità rilevante dei contratti in rilievo, poiché ai fini della gara contava solo la certezza che il servizio fosse stato effettivamente eseguito dal concorrente. È stata ritenuta irrilevante la questione della doppia spendibilità in quanto il requisito in questione era elemento di valutazione e non di partecipazione.

Quanto all’obbligo di autotutela e all’attivazione del soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’iniziativa di acquisizione d’ufficio di documentazione può riguardare solo documenti amministrativi e non l’offerta tecnica, mentre l’autotutela non era doverosa né imposta da legge, essendo nella discrezionalità della stazione appaltante.

La decisione ha quindi confermato la piena legittimità dell’aggiudicazione disposta da ANAS in favore di Via Ingegneria, sottolineando la correttezza dell’attività istruttoria svolta dalla commissione e la congruità della documentazione fornita ai fini dell’attribuzione del punteggio per la capacità progettuale. Dal pronunciamento discende il consolidamento dell’aggiudicazione e la prosecuzione della procedura contrattuale, senza alcuna condanna alle spese tra le parti, equilibrando così le posizioni economiche nel processo.