MFR Segnaletica ottiene l’annullamento dell’aggiudicazione per la segnaletica sulle autostrade
Pubblicato il: 12/8/2025
L’avvocato Ferdinando Ciancio ha assistito MFR Segnaletica s.r.l., Erreci Segnaletica s.r.l.u. ed Effetre Costruzioni s.r.l.; l’avvocato Stefano Genovese ha rappresentato Cicas s.r.l.; l’avvocato Massimo Gentile ha affiancato Autostrade per l’Italia s.p.a.; l’avvocato Laura Fioravanti ha assistito Infravie s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9510/2025, pubblicata il 3 dicembre 2025 (RG n. 3777/2025), ha deciso sul ricorso proposto da MFR Segnaletica s.r.l., insieme ad Erreci Segnaletica s.r.l.u. ed Effetre Costruzioni s.r.l., nei confronti di Infravie s.r.l., Cicas s.r.l. e Autostrade per l’Italia s.p.a., relativo alla procedura di gara per la manutenzione della segnaletica orizzontale e piedritti delle gallerie sulla rete autostradale di ASPI, lotto 6 (CIG B111140028), dal valore di oltre 15 milioni di euro.
Il contenzioso trae origine dalla gara indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. a maggio 2024. Il lotto 6, dedicato alle tratte della Direzione DT7 – Tronco di Pescara, era stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Infravie – Cicas. MFR Segnaletica, classificatasi seconda, aveva contestato l’aggiudicazione per la presunta irregolarità dell’offerta dell’RTI aggiudicatario, che avrebbe calcolato i costi della manodopera applicando il CCNL dei metalmeccanici, invece del previsto CCNL edile, e per non aver adeguatamente indicato l’incidenza delle spese generali.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 7201/2025, aveva respinto il ricorso di MFR, ritenendo insussistenti i presunti vizi nell’offerta di RTI Infravie, sia riguardo alla scelta del CCNL, sia riguardo alle indicazioni sulle spese generali. Secondo il TAR, solo l’omissione delle spese per la sicurezza, e non quella delle spese generali, avrebbe potuto determinare l’esclusione dalla gara.
In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure di MFR Segnaletica. In particolare, ha rilevato che l’offerta dell’RTI aggiudicatario era priva di una dichiarazione di equivalenza tra i diversi CCNL indicati, come richiesto dalla lex specialis e dal Codice dei contratti pubblici. L’indicazione dei costi della manodopera riferita a un CCNL diverso da quello applicato in fase esecutiva era un elemento di indeterminatezza e ambiguità dell’offerta, in violazione dei principi di chiarezza e par condicio. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la scelta del CCNL rientra tra gli elementi essenziali dell’offerta, incidendo direttamente sui costi dell’appalto.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di MFR Segnaletica, annullando il provvedimento di aggiudicazione del 17 febbraio 2025 e dichiarando inefficace l’accordo quadro già stipulato, con eventuali contratti attuativi successivi. Ha inoltre riconosciuto il diritto della ricorrente all’aggiudicazione, subordinata alla verifica dei requisiti, con possibilità di subentro nell’appalto per l’intera durata originaria. Le spese legali di entrambi i gradi sono state poste a carico delle parti resistenti.

